La Corte d'Appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di calunnia contestato a due imputati, confermando tuttavia le statuizioni civili per il risarcimento dei danni a favore della persona offesa. I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contestando la sussistenza della responsabilità penale, il dolo, l'assenza della scriminante dell'esercizio di un diritto e la condanna al risarcimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché riproduttivi di motivi già respinti nei precedenti gradi e privi di confronto critico con la sentenza impugnata. Di conseguenza, resta ferma la responsabilità civile per i danni derivanti dalla calunnia, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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