Un'impresa edile stipula un contratto preliminare di compravendita per un appartamento e un box con un acquirente. Successivamente, l'impresa fallisce. La Curatela Fallimentare chiede la restituzione degli immobili e il risarcimento dei danni, esercitando tacitamente la facoltà di scioglimento del contratto preliminare. L'acquirente si oppone, sostenendo di aver usucapito i beni o che il curatore avesse accettato il contratto per fatti concludenti. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'acquirente. Conferma che il curatore può esercitare lo scioglimento del contratto preliminare anche senza atti formali, semplicemente chiedendo la restituzione del bene. Di conseguenza, l'occupazione dell'immobile diventa priva di titolo e l'acquirente deve risarcire i danni per il ritardo nella riconsegna.
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