Orientamento della Cassazione
Su LexCED 61 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 100% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 763%
- Penale Sez. 222%
- Penale Sez. 515%
Precedenti più richiamati
- Cass. 26255/2015in 4 provvedimenti
- Cass. 28691/2016in 6 provvedimenti
- Cass. S.U. 12602/2015in 5 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Una persona era stata condannata per molestia o disturbo alle persone. Ha presentato ricorso contro questa condanna. Successivamente, ha deciso di ritirare il suo ricorso per Cassazione. La Corte ha preso atto di questa rinuncia al ricorso penale e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la persona è stata condannata a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore, condannato per rapina aggravata e reati sulle armi, ha presentato ricorso contro la sentenza. Durante il procedimento, il Lavoratore ha comunicato la sua volontà di non proseguire con l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato la rinuncia al ricorso penale inammissibile. Ha quindi condannato il Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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Un soggetto ha subito un sequestro preventivo di beni, ritenuto collegato a reati ambientali e di ricettazione. Ha impugnato tale misura, ma il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro. La Parte ha quindi presentato un ricorso per Cassazione. Tuttavia, il suo difensore ha successivamente comunicato la rinuncia ricorso penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa di questa rinuncia. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali e una somma di 500 euro a favore della cassa delle ammende.
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Un Giudice per le Indagini Preliminari aveva sostituito gli arresti domiciliari di un Ricorrente con l'obbligo di dimora e una misura interdittiva. Il Ricorrente ha presentato ricorso contro questa decisione, ma successivamente ha comunicato la sua rinuncia al ricorso penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La rinuncia al ricorso penale comporta, per il Ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 500 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la legge non distingue le cause di inammissibilità.
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La Suprema Corte ha esaminato il caso di un Ricorrente che aveva impugnato una decisione della Corte d'Appello, la quale aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di ricusazione di un giudice. Durante il procedimento di ricorso, il Ricorrente ha comunicato formalmente la sua volontà di rinunciare al ricorso penale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il Ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 500 euro a favore della Cassa delle ammende. La rinuncia al ricorso penale ha determinato l'esito del giudizio.
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Un appellante, sottoposto a custodia domiciliare per detenzione di hashish a fini di spaccio, aveva presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la misura cautelare. L'appellante contestava l'incompetenza territoriale e l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Tuttavia, prima della decisione della Corte di Cassazione, l'appellante ha formalmente rinunciato al ricorso penale. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 500 euro alla Cassa delle ammende.
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Un cittadino, già condannato per danneggiamento, ha presentato un ricorso contro la sentenza d'appello. Successivamente, ha deciso di ritirare il suo ricorso, esercitando la **rinuncia al ricorso penale**. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato la condanna del cittadino al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 500 euro a favore della Cassa delle Ammende. La rinuncia ha precluso ogni possibile valutazione di una eventuale prescrizione.
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Due individui hanno impugnato una decisione che aveva sostituito la loro detenzione in carcere con gli arresti domiciliari, contestando vizi procedurali e la gravità indiziaria. Tuttavia, i loro difensori hanno presentato una **rinuncia al ricorso penale** poiché le misure cautelari erano state revocate. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili a causa di questa rinuncia, considerandola un atto formale e irrevocabile. Nonostante l'inammissibilità, i ricorrenti non sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, dato che la perdita di interesse era sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.
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Un Lavoratore, parte civile in un procedimento penale contro un Accusato per reati di rapina e calunnia, ha visto i reati dichiarati prescritti in appello. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata notifica dell'udienza. Tuttavia, prima della decisione finale, il Lavoratore ha raggiunto un accordo transattivo con l'Accusato e ha rinunciato al ricorso penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia. Ha condannato il Lavoratore al pagamento delle spese processuali, ma non a versare somme alla Cassa delle ammende, riconoscendo che la rinuncia derivava da un accordo e non da colpa.
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Un Condannato aveva presentato ricorso in Cassazione contro il rifiuto della detenzione domiciliare. Successivamente, sia lui che il suo difensore hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, a causa della rinuncia al ricorso penale. Questa decisione ha comportato la condanna del Condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 500 euro a favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Ricorrente che aveva presentato un ricorso contro una condanna. Tuttavia, il suo difensore ha successivamente depositato una formale rinuncia al ricorso penale, sottoscritta anche dall'imputato. La Suprema Corte ha riconosciuto questa rinuncia come un atto processuale valido e irrevocabile. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, impedendone l'esame nel merito. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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Una persona è stata inizialmente condannata per aver aggredito un'altra, causandole lievi lesioni. Successivamente, in appello, l'aggressore è stato assolto per mancanza di prove certe. La persona offesa ha quindi presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso, la ricorrente ha formalmente ritirato il suo ricorso, anche a seguito della remissione della querela. La Corte di Cassazione ha dichiarato la **rinuncia al ricorso penale** valida e, di conseguenza, ha ritenuto il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, condannando la ricorrente solo al pagamento delle spese processuali.
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Il Tribunale di Asti ha assolto un automobilista dalle accuse di guida in stato di ebbrezza (artt. 186 e 187 C.d.S.), ritenendo che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti fosse giustificato dall'eccessiva distanza del nosocomio. La Procura ha presentato ricorso in Cassazione contro tale decisione. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito, la Procura ha formalmente presentato una rinuncia al ricorso penale. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'assoluzione originaria dell'automobilista.
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Un Lavoratore, condannato per il reato di rapina, ha presentato ricorso per Cassazione. Successivamente, però, ha deciso di rinunciare personalmente a tale ricorso. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato la rinuncia al ricorso penale inammissibile, ovvero non accettabile. Questa decisione ha comportato la condanna del Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle Ammende. Il caso sottolinea come la rinuncia a un ricorso, seppur volontaria, abbia precise conseguenze legali, inclusi oneri economici.
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Un individuo, condannato in appello, ha presentato un ricorso penale in Cassazione. Successivamente, il suo difensore ha depositato una rinuncia al ricorso penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la rinuncia, seppur presentata dal difensore, è considerata un atto formale e irrevocabile che rende l'impugnazione non procedibile. Di conseguenza, l'individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di una somma alla cassa delle ammende e al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
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La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso proposto da un Lavoratore contro un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Il Lavoratore, dopo aver presentato il ricorso, ha deciso di rinunciarvi validamente. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa Rinuncia al ricorso penale ha comportato la condanna del Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l'importanza della volontà delle parti nel proseguire un'azione legale.
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Un imputato, condannato per rapina e altre violazioni, aveva presentato ricorso contro la sentenza d'appello che aveva ridotto solo parzialmente la pena pecuniaria. Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il caso, l'imputato ha esercitato la sua facoltà di **rinuncia al ricorso penale**. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la rinuncia è un atto irrevocabile che impedisce l'esame del merito. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva alla Cassa delle Ammende. La decisione sottolinea l'efficacia della rinuncia come atto processuale.
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Un Lavoratore aveva presentato un ricorso alla Corte di Cassazione contro una precedente condanna. Successivamente, il Lavoratore ha deciso di ritirare il suo ricorso, esercitando la rinuncia al ricorso penale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di questa rinuncia. Poiché il Lavoratore non ha fornito motivazioni specifiche per la rinuncia che escludessero una sua colpa, la Corte lo ha condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. La decisione sottolinea l'importanza di giustificare adeguatamente la rinuncia per evitare oneri economici.
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Un Lavoratore, condannato per furto, ha presentato un ricorso contro la sentenza. Successivamente, ha deciso di esercitare la sua facoltà di rinuncia al ricorso penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo è avvenuto perché la rinuncia è un atto valido e irrevocabile che blocca l'esame del ricorso. La sentenza di condanna è così diventata definitiva. Il Lavoratore ha dovuto pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende.
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Un Indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per omicidio preterintenzionale e omissione di soccorso, ha presentato ricorso contro tale misura cautelare. Successivamente, ha deciso di rinunciare al ricorso penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa di questa rinuncia. La decisione ha comportato la condanna dell'Indagato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, confermando che la rinuncia all'impugnazione, anche senza nuove motivazioni, porta all'inammissibilità e alle relative conseguenze economiche della rinuncia al ricorso penale.
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