Definizione
L'atto con cui la persona che ha sporto una querela manifesta, attraverso comportamenti inequivocabili (come la mancata comparizione in udienza se specificamente avvertita), la volontà di non voler più perseguire penalmente l'autore del reato.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 92 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 54% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 32%
- Rigettato 12%
- Inammissibile 54%
- Estinto 1%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 537%
- Penale Sez. 732%
- Penale Sez. 232%
Precedenti più richiamati
- Cass. S.U. 31668/2016in 28 provvedimenti
- Cass. 43636/2023in 13 provvedimenti
- Cass. 5801/2021in 12 provvedimenti
- Cass. 33648/2023in 11 provvedimenti
- Cass. 36475/2019in 6 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Il Tribunale dichiarava estinto il reato a carico di un imputato per remissione tacita della querela, poiché la persona offesa non si era presentata a testimoniare. Tuttavia, alla precedente udienza la persona offesa si era presentata regolarmente, ma il processo era stato rinviato per impedimento dell'imputato senza che il giudice avvertisse la vittima dei rischi legati a una sua futura assenza. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi hanno accolto il ricorso, spiegando che l'assenza ingiustificata del testimone estingue l'azione penale solo se il giudice rinnova chiaramente l'espresso avviso delle conseguenze di legge anche in caso di rinvio, non bastando la notifica iniziale. La sentenza di proscioglimento è stata quindi annullata con rinvio.
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Un cittadino condannato per diffamazione ha presentato ricorso per contestare la sentenza di merito. La difesa ha sostenuto che l'assenza della vittima all'udienza costituisse una remissione tacita di querela, chiedendo inoltre il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che l'assenza della persona offesa comporta l'estinzione del reato soltanto se la stessa riceve una citazione formale in qualità di testimone. Nel giudizio con rito abbreviato, la parte lesa non partecipa come teste, pertanto la sua mancata presenza non cancella l'accusa. La Suprema Corte ha inoltre confermato la gravità oggettiva della condotta lesiva, condannando il ricorrente alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Il Giudice di Pace ha dichiarato estinto per remissione tacita di querela il reato di minaccia contestato all'imputato. La persona offesa, regolarmente citata con espresso avviso che la sua assenza ingiustificata avrebbe comportato la rinuncia all'azione penale, non si è presentata all'udienza dibattimentale. La Procura ha impugnato la decisione, sostenendo che il difensore della vittima avesse chiesto di proseguire il giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I registri d'udienza hanno infatti confermato la totale assenza sia della querelante sia del suo difensore. L'omessa comparizione dopo un formale avvertimento integra pienamente la remissione tacita di querela ed estingue il reato a favore dell'imputato.
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Un Giudice di Pace aveva prosciolto un'Imputata dal reato di minaccia, ritenendo che la Persona Offesa avesse rinunciato tacitamente alla querela non presentandosi in udienza. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso, sostenendo che la notifica dell'udienza di rinvio al difensore della Persona Offesa fosse incompleta, priva di data e dell'avvertimento sulla remissione tacita di querela. Questo avrebbe impedito alla Persona Offesa di partecipare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha verificato che il verbale di rinvio era completo, includendo data e avvertimento. Il Pubblico Ministero non ha fornito prove contrarie, rendendo il ricorso non autosufficiente. La decisione conferma la validità della remissione tacita di querela in presenza di notifiche corrette.
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Un imputato era stato assolto dal Tribunale per truffa, ritenendo il reato estinto per remissione tacita di querela. Il Tribunale aveva qualificato la truffa come semplice, quindi perseguibile solo su querela. La Procura Generale ha contestato, sostenendo che la presenza della recidiva reiterata rendeva il reato perseguibile d'ufficio, indipendentemente dalla querela. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la recidiva è una circostanza aggravante che rende la truffa perseguibile d'ufficio, anche per fatti commessi prima delle recenti riforme. La sentenza del Tribunale è stata annullata, e il caso tornerà alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio sulla Procedibilità d'ufficio per truffa.
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La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che aveva dichiarato la remissione tacita della querela per due imputati. Il Giudice di Pace aveva ritenuto che la persona offesa avesse rinunciato alla querela non presentandosi in udienza, dopo essere stata avvertita che la sua assenza sarebbe stata interpretata come tale. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che l'avviso di comparizione non era stato notificato correttamente alla persona offesa, né alla sua residenza, né al suo domicilio eletto presso lo studio del difensore. La notifica era avvenuta solo al difensore tramite PEC, ma ad un indirizzo errato. La Corte ha ribadito che l'avvertimento sulla remissione tacita della querela deve giungere personalmente e con certezza alla parte offesa.
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La Corte di Cassazione ha confermato la decisione con cui il Giudice di Pace ha dichiarato estinto un procedimento per diffamazione. La decisione deriva dalla remissione tacita di querela, verificatasi perché La Persona Offesa non si è presentata in udienza pur essendo stata espressamente avvertita delle conseguenze della sua assenza. L'interessato ha proposto ricorso sostenendo che l'assenza fosse dovuta a un errore di segnatura della data da parte del proprio avvocato. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile sotto tre profili. In primo luogo, La Persona Offesa non si era mai costituita parte civile e quindi non aveva il diritto di impugnare la sentenza. In secondo luogo, l'impugnazione è stata presentata oltre i termini di legge. Infine, il presunto disguido dello studio legale non costituisce una giustificazione oggettiva idonea a superare la presunzione di rinuncia. La Persona Offesa deve versare tremila euro alla Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.
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Due proprietari di cani hanno causato lesioni colpose a una persona. Il Giudice di pace ha dichiarato il reato estinto per remissione tacita di querela, poiché la persona offesa non si è presentata in udienza, nonostante fosse stata avvertita delle conseguenze. Il Procuratore ha fatto ricorso, sostenendo che l'assenza non bastava, dato che l'avvocato della persona offesa aveva insistito per il prosieguo. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la mancata comparizione della persona offesa, se avvertita, integra la remissione tacita di querela.
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La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di lesioni personali con arma impropria. Un individuo ha colpito La Vittima con un sasso, causando lievi lesioni. Il Giudice di Pace aveva estinto il reato per remissione tacita della querela, data l'assenza della Vittima. Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che un sasso, se usato per offendere, è un'arma impropria. Questo rende il reato procedibile d'ufficio, indipendentemente dalla volontà della persona offesa. La sentenza del Giudice di Pace è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Procura per la prosecuzione del procedimento.
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La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di truffa aggravata. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto il reato procedibile a querela, dichiarando la non procedibilità per remissione tacita della stessa. Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione, sostenendo che la truffa era aggravata dalla "minorata difesa" della vittima, rendendola un reato procedibile d'ufficio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che la mancata valutazione dell'aggravante da parte del Tribunale era un errore. Ha stabilito che la presenza dell'aggravante rende il reato di truffa procedibile d'ufficio, rendendo irrilevante la remissione della querela. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Un Lavoratore subisce lesioni personali colpose. Il Giudice di Pace dichiara l'estinzione del reato per remissione tacita di querela, poiché la Persona Offesa non si presenta in udienza. Tuttavia, la Persona Offesa aveva inviato documentazione (prenotazione volo per la Sicilia) a giustificazione dell'assenza. Il Pubblico Ministero ricorre. La Corte di Cassazione annulla la sentenza, stabilendo che la remissione tacita di querela non può essere desunta dalla sola assenza. Il giudice deve valutare attentamente tutti gli atti e le giustificazioni fornite dalla Persona Offesa. La sentenza viene rinviata al Giudice di Pace per un nuovo esame.
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Alcuni dipendenti di una società di logistica si sono impossessati di sedici computer destinati al reso, simulando le spedizioni tramite etichette false e regalando un dispositivo a una collega per comprarne il silenzio. Assolti in primo grado, i lavoratori sono stati condannati in appello al risarcimento dei danni in favore dell'azienda. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione sostenendo la mancanza di prove e un'ipotetica remissione tacita della querela per l'assenza della parte civile ad alcune udienze. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, confermando la responsabilità civile dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che non sussiste alcuna remissione tacita della querela, poiché l'impugnazione promossa dall'azienda dimostra la ferma volontà di perseguire i responsabili e la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in tutti i gradi del processo.
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Il Giudice di Pace aveva condannato L'Imputato a una pena pecuniaria per il reato di percosse. L'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione evidenziando l'avvenuta remissione tacita della querela. La Persona Offesa non si era presentata all'udienza dibattimentale pur essendo stata citata come testimone con l'avviso esplicito sulle conseguenze della propria assenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ricordando che la Riforma Cartabia equipara l'assenza ingiustificata del querelante citato a una rinuncia implicita all'accusa. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza senza rinvio per estinzione del reato per sopravvenuta difetto di procedibilità.
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Un imputato, assolto per particolare tenuità del fatto, ricorre in Cassazione per ottenere l'estinzione del reato. Egli sostiene che l'assenza in udienza della persona offesa equivalga a una remissione tacita di querela, secondo le nuove norme della Riforma Cartabia. I giudici supremi respingono la tesi difensiva. La persona offesa rivestiva contemporaneamente il ruolo di coimputato per reati reciproci scaturiti dallo stesso episodio. Il coimputato gode della facoltà di non rispondere e non ha l'obbligo di deporre come un comune testimone. Di conseguenza, la sua mancata presenza riflette una strategia processuale a tutela della propria posizione e non esprime disinteresse verso il processo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese.
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Un cittadino viene imputato per il reato di furto semplice. Il giudice di merito dichiara il non doversi procedere perché la persona offesa attua una remissione tacita di querela e l'imputato non ricusa tale remissione. La Procura Generale impugna la decisione, sostenendo che il fatto debba essere qualificato come furto in abitazione o rapina, reati procedibili d'ufficio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: l'impugnazione della pubblica accusa è generica e priva di motivi specifici contro la corretta motivazione del tribunale. L'estinzione del reato per remissione tacita di querela diventa quindi definitiva, confermando il proscioglimento dell'imputato.
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Un cittadino condannato per truffa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'assenza delle vittime in udienza costituisse una remissione tacita della querela. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la remissione tacita della querela si verifica soltanto se il querelante, regolarmente citato come testimone, non si presenta in aula senza giustificato motivo. Nel caso specifico, il processo si è svolto con rito abbreviato e le persone offese non avevano ricevuto alcuna citazione a testimoniare. L'assenza delle vittime non cancella il reato. Di conseguenza, l'imputato deve scontare la condanna, pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende per la presentazione di un ricorso inammissibile.
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Un Giudice di Pace dichiarava estinto il reato di minaccia per remissione tacita di querela a causa dell'assenza della vittima in udienza. Il magistrato aveva disposto l'avvertimento che la mancata comparizione avrebbe comportato l'abbandono dell'accusa, ma la notifica del verbale non era andata a buon fine per irreperibilità della destinataria. Su sollecitazione della persona offesa, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto l'impugnazione e ha annullato la sentenza con rinvio. L'assenza del querelante non estingue il reato se la parte non ha mai ricevuto legalmente l'espresso avviso sulle conseguenze processuali della propria condotta.
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Due persone denunciano un'aggressione subita con percosse, lesioni fisiche e pesanti minacce verbali. Il giudice di pace cita le vittime a comparire in aula con l'espresso avvertimento che l'assenza ingiustificata comporta la rinuncia all'azione penale. Nel giorno dell'udienza i querelanti e il loro difensore non si presentano in aula in orario. Il giudice dichiara il reato estinto. Le vittime impugnano la decisione sostenendo di non aver mai voluto ritirare le accuse. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che l'assenza ingiustificata dopo un chiaro avvertimento formale concretizza una remissione tacita di querela. Le vittime perdono la causa e devono pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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L'Imputato è stato condannato per lesioni, minacce e insolvenza fraudolenta per non aver pagato le consumazioni in un bar e aver aggredito il dipendente. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la remissione tacita della querela, poiché la Persona Offesa non si era presentata alle udienze del processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la mancata comparizione equivale a remissione tacita della querela solo se la vittima è stata espressamente avvertita dal giudice che l'assenza avrebbe comportato il ritiro della denuncia. Inoltre, le dichiarazioni rese durante le indagini restano utilizzabili se l'irreperibilità del testimone era imprevedibile all'inizio. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Un uomo viene accusato di tentato furto aggravato per aver nascosto generi alimentari in una borsa all'interno di un supermercato. Il tribunale di primo grado dichiara l'improcedibilità per l'avvenuta remissione tacita di querela, dovuta alla mancata presentazione in udienza della persona offesa. Successivamente, la Corte d'Appello condanna l'imputato ritenendo sussistente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa: con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, anche il furto aggravato è procedibile a querela. Poiché si è verificata una valida remissione tacita di querela (la vittima non si è presentata in udienza nonostante l'espresso avvertimento del giudice), il reato deve considerarsi estinto. La Cassazione annulla quindi la condanna senza rinvio.
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