Un coerede ha impugnato la divisione ereditaria sostenendo che la donazione in verbale di conciliazione, effettuata dalla madre in favore dei figli durante una precedente causa, fosse nulla per difetto di forma solenne (atto pubblico con testimoni) e per mancanza di una procura speciale del difensore. I giudici di merito hanno rigettato la domanda, ritenendo che l'accordo transattivo avesse una causa autonoma di risoluzione della lite, idonea a superare i requisiti formali della donazione. La Corte di Cassazione, rilevando la particolare importanza della questione di diritto riguardante la validità di una donazione inserita in un verbale di conciliazione giudiziale, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza per un approfondimento nomofilattico.
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