L'Agenzia delle Entrate ha notificato tre avvisi di accertamento a una società e ai relativi soci per imposte non versate e costi indeducibili, basandosi su studi di settore e presunte operazioni inesistenti. I giudici tributari regionali hanno annullato gli atti impositivi per vizio di procedura, ritenendo che il Fisco non avesse garantito un effettivo confronto preventivo prima della notifica. L'ente impositore ha quindi impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, i contribuenti hanno formalmente depositato una richiesta di sospensione del procedimento per accedere alla definizione agevolata della lite tributaria introdotta dalla riforma della giustizia tributaria. I giudici Supremi hanno accolto l'istanza dei contribuenti, disponendo il blocco temporaneo del giudizio e rinviando la trattazione della causa a nuovo ruolo.
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