Un uomo condannato per il reato di evasione ha presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza di secondo grado. Il ricorrente lamentava la nullità dell'intero procedimento d'appello, sostenendo che si fosse verificata una illegittima mancata traduzione dell'imputato detenuto, asseritamente impossibilitato a comparire. I giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. Dagli atti processuali è emerso con chiarezza che l'interessato aveva formalmente e liberamente rinunciato a comparire in aula, senza addurre alcuna specifica motivazione o giustificato impedimento. La Corte Suprema ha pertanto confermato la condanna e ha disposto il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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