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Indennità Di Reggenza

Definizione

Compenso economico aggiuntivo spettante a chi assume temporaneamente la gestione di un ufficio privo di titolare.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Indennità di reggenza: negata al vicario se il preside lavora
Una docente ha richiesto il pagamento dell'indennità di reggenza per aver sostituito il dirigente scolastico, impegnato come reggente in un altro istituto, durante i giorni di sua assenza fisica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice, confermando che l'indennità di reggenza spetta solo in caso di sostituzione piena e per assenza o impedimento assoluto del titolare per oltre quindici giorni. Nel caso specifico, si trattava di una semplice delega di compiti organizzativi per far fronte alla temporanea assenza fisica del dirigente, attività che non dà diritto all'indennità ministeriale ma a compensi accessori a carico dei fondi della singola scuola.
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Indennità di reggenza: negata al vicario per solo affiancamento
Un docente vicario ha richiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di reggenza per aver affiancato il dirigente scolastico nella gestione dell'istituto. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando che l'indennità spetta solo in caso di sostituzione effettiva e integrale del dirigente assente o impedito per oltre quindici giorni, e non per il semplice supporto quotidiano. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che la figura del vicario è unitaria e richiede la sostituzione piena del titolare per far scattare il compenso aggiuntivo. Il semplice affiancamento o la delega di compiti specifici rientrano invece nelle normali funzioni di collaborazione, remunerate in modo diverso. Di conseguenza, il docente perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali.
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Indennità di reggenza negata: più scuole ma nessun compenso extra
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un dirigente scolastico che richiedeva l'indennità di reggenza per l'affidamento di due ulteriori sedi sottodimensionate. I giudici hanno chiarito che l'assegnazione di più scuole di dimensioni ridotte a un dirigente soprannumerario non costituisce una vera reggenza, bensì un accorpamento volto a completare l'orario di lavoro ordinario. Di conseguenza, non spetta alcun compenso aggiuntivo, poiché l'attività non configura una prestazione straordinaria o accessoria, ma rientra nei normali doveri d'ufficio finalizzati alla razionalizzazione della rete scolastica e al contenimento della spesa pubblica.
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