Un docente vicario ha richiesto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di reggenza per aver affiancato il dirigente scolastico nella gestione dell'istituto. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, rilevando che l'indennità spetta solo in caso di sostituzione effettiva e integrale del dirigente assente o impedito per oltre quindici giorni, e non per il semplice supporto quotidiano. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che la figura del vicario è unitaria e richiede la sostituzione piena del titolare per far scattare il compenso aggiuntivo. Il semplice affiancamento o la delega di compiti specifici rientrano invece nelle normali funzioni di collaborazione, remunerate in modo diverso. Di conseguenza, il docente perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali.
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