Una società concessionaria di un'autostrada impugnava un avviso di accertamento per la TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico), emesso da un Comune per la presenza di viadotti sopra le strade comunali. La società sosteneva che la tassa non fosse dovuta e, in ogni caso, che le sanzioni per le omesse denunce di più anni fossero state calcolate in modo errato. La Corte di Cassazione ha confermato che la tassa è dovuta, poiché la costruzione di un viadotto sottrae lo spazio aereo all'uso pubblico. Tuttavia, ha accolto il ricorso della società sul calcolo delle sanzioni, stabilendo l'applicazione del principio di **continuazione violazioni tributarie**. Di conseguenza, le sanzioni per i vari anni andranno unificate e ricalcolate in modo più favorevole al contribuente.
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