Una conducente riceveva una condanna per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza e stupefacenti, oltre che per false attestazioni sulla propria identità. La Corte di Appello confermava la colpevolezza ma rideterminava la pena, negando tuttavia le attenuanti generiche. L'imputata ricorreva in Cassazione lamentando difetti di motivazione sul mancato sconto di pena. I giudici supremi hanno dichiarato inammissibile il ricorso. La valutazione sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti rientra infatti nel potere discrezionale dei giudici di merito, purché la motivazione evidenzi, come in questo caso, la gravità delle condotte contestate e l'assenza di elementi favorevoli prevalenti. La ricorrente subisce quindi la conferma della condanna, il pagamento delle spese processuali e un versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »