Una committente ha commissionato la ristrutturazione del proprio appartamento. A fronte delle richieste di saldo da parte dell'impresa esecutrice, del direttore dei lavori e del fornitore dei materiali, la proprietaria ha opposto l'esistenza di difformità esecutive. Ha quindi richiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. Nei gradi di merito, i giudici hanno ridotto parzialmente i crediti per le imperfezioni riscontrate e hanno condannato la committente a saldare i residui. La proprietaria ha proposto ricorso per Cassazione contestando la perizia tecnica e la ricostruzione probatoria. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della committente e il ricorso incidentale del direttore dei lavori. In tema di contratto di appalto e vizi, non è possibile chiedere ai giudici di legittimità una rivalutazione dei fatti già accertati in sede di merito.
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