Il Tribunale di sorveglianza dispone la revoca dell'affidamento in prova verso una persona condannata per reiterate violazioni degli obblighi. Il soggetto affronta una denuncia per ricettazione e guida un veicolo intestato a un prestanome senza esibire i documenti. Inoltre, l'affidato frequenta pregiudicati e ignora una formale convocazione da parte delle forze dell'ordine. La difesa contesta la decisione e ricorre davanti alla Corte di Cassazione, chiedendo una differente lettura dei fatti. I giudici supremi bocciano l'impugnazione. La Cassazione chiarisce che il giudizio di legittimità non consente di ridiscutere gli accertamenti di fatto se la motivazione dei giudici territoriali risulta logica e coerente. Il ricorso viene dichiarato inammissibile, determinando la perdita definitiva della misura alternativa e la condanna al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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