L'Agenzia delle Entrate ha notificato un accertamento sintetico a una contribuente per omessa dichiarazione, basandosi su spese patrimoniali e beni di lusso. La contribuente ha prodotto documenti giustificativi solo dopo la notifica dell'atto, durante la fase di adesione, e successivamente in giudizio. I giudici di secondo grado hanno annullato l'atto impositivo, ravvisando un difetto di motivazione per mancata valutazione dei documenti tardivi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici Supremi hanno stabilito che l'atto non può considerarsi viziato per l'omesso esame di prove fornite dopo la sua emanazione. Inoltre, i documenti non consegnati al Fisco dopo regolare questionario restano inutilizzabili nel processo, salvo che la parte provi nel ricorso introduttivo una causa di impedimento non imputabile.
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