Una grande compagnia aerea in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio una società fornitrice per ottenere la revocatoria fallimentare di trentanove pagamenti, per oltre 388.000 euro, effettuati tramite bonifici nel periodo sospetto. La compagnia sosteneva che la fornitrice conoscesse la sua situazione di insolvenza. I giudici di merito hanno però respinto la domanda: diversi elementi concreti, tra cui la regolare conservazione della licenza di volo dell'ente aeronautico, l'assenza di azioni esecutive e l'approvazione di piani industriali con importanti finanziamenti, provavano l'incolpevole inconsapevolezza del fornitore. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, dichiarando infondati e inammissibili i motivi di ricorso della compagnia aerea, che chiedeva una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. La fornitrice trattiene legittimamente le somme ricevute.
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