La polizia giudiziaria sequestrava migliaia di estintori presso un'impresa. Il Pubblico Ministero convalidava il sequestro, notificando il provvedimento alla società a distanza di settimane. Nel frattempo, l'azienda presentava una generica richiesta di restituzione. Successivamente, notificata la convalida, il difensore depositava l'istanza di riesame del sequestro probatorio tramite posta elettronica certificata l'ultimo giorno utile. Il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile ritenendolo tardivo: computava il termine dalla prima istanza di restituzione e considerava la data di scarico dell'atto in cancelleria anziché quella di consegna della PEC. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'azienda. Il termine di dieci giorni decorre solo dall'effettiva notifica della convalida e, per il deposito telematico, rileva esclusivamente l'orario certificato dalla ricevuta di consegna.
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