L'Ente Fiscale ha impugnato la decisione che riconosceva le agevolazioni tributarie a una Cooperativa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per il mancato rispetto del Termine per il ricorso in Cassazione. La sentenza d'appello era stata pubblicata il primo febbraio 2016, fissando la scadenza, comprensiva della sospensione feriale estiva di trentuno giorni, al primo settembre 2016. L'Ente Fiscale ha avviato la notifica il due settembre 2016, ossia con un giorno di ritardo. La dicitura UNEP chiuso sull'atto non è stata ritenuta una prova valida per giustificare il ritardo, né l'ente ha richiesto la rimessione in termini. Di conseguenza, la Cooperativa ha vinto definitivamente la causa e l'Ente Fiscale è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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