Un'azienda distributrice di energia ha richiesto il rimborso di addizionali provinciali sulle accise versate nel 2012, ritenendole non dovute. L'Amministrazione Finanziaria ha respinto l'istanza presentata nel 2015, eccependo il superamento del termine di decadenza biennale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, stabilendo che, trattandosi di tributi non dovuti fin dall'origine perché incompatibili con il diritto dell'Unione Europea, si configura un pagamento indebito. Di conseguenza, il termine di due anni per chiedere il rimborso accise indebite decorre dal giorno del singolo versamento e non dalla presentazione della dichiarazione annuale. Poiché l'istanza è stata presentata oltre i due anni dai pagamenti, l'azienda perde definitivamente il diritto al rimborso.
Continua »