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datio in solutum

Nell’ordinamento giuridico italiano, la datio in solutum (dazione in pagamento o prestazione in luogo dell’adempimento art. 1197 c.c.) indica la «prestazione in luogo di adempimento», cioè la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa. Lo schema è il seguente: un pagamento in natura (mediante il conferimento di beni) al posto del pagamento in denaro, ove non previsto originariamente, è una datio in solutum. In altri termini Tizio è obbligato a dare 1000 euro a Caio, ma non avendo denaro liquido consegna in pagamento a Caio, che accetta, un bene mobile del valore di mille euro. L’istituto rientra tra i modi satisfattori estintivi dell’interesse creditorio. In ossequio al principio secondo il quale non è normalmente possibile (salvo nel contratto a favore di terzo) modificare la situazione patrimoniale di un soggetto senza il suo consenso, è essenziale la volontà del creditore e l’accordo tra i due soggetti del rapporto obbligatorio, pertanto siamo in presenza di un contratto solutorio. A esso si applicano pertanto le regole previste dalla disciplina generale del contratto. Anche se la prestazione offerta in sostituzione fosse di valore maggiore di quella dovuta, essa non può liberare il debitore dalla propria obbligazione senza il consenso del creditore, che deve quindi accettare la prestazione specificando che la considera come adempimento. L’effetto solutorio, ai sensi dell’art. 1197 del Codice civile, si verifica solo al momento in cui la prestazione diversa viene eseguita dal debitore. L’esecuzione diviene dunque un requisito legale dell’effetto solutorio del contratto.

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