Il Tribunale condanna un'imputata al pagamento di un'ammenda di duecento euro per molestie. Il difensore della donna presenta atto di appello, ma la legge esclude l'appello per le sole pene pecuniarie. I giudici riqualificano d'ufficio l'atto in ricorso di legittimità. Tuttavia, l'avvocato che ha redatto e firmato l'atto non risulta iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso per cassazione inammissibile: il principio della conversione degli atti processuali non sana il difetto di abilitazione professionale del difensore. L'imputata subisce la conferma della condanna penale e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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