Un soggetto viene condannato per truffa e ricettazione per aver venduto polizze assicurative false. In sua difesa, sostiene che la ricettazione non sussiste perché il reato di falsificazione (il 'reato presupposto') è stato nel frattempo abrogato dalla legge. La Corte di Cassazione, tuttavia, respinge questa tesi. La sentenza stabilisce un principio fondamentale in materia di **ricettazione e reato presupposto abrogato**: la responsabilità penale sussiste se il bene proveniva da un'azione che costituiva reato nel momento in cui è stata commessa. La successiva decriminalizzazione non cancella l'origine illecita del bene. La condanna è quindi confermata.
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