TOSAP concessionario autostradale: la Cassazione conferma l’obbligo di pagamento
La questione del pagamento del TOSAP concessionario autostradale per l’occupazione di suolo pubblico con viadotti e cavalcavia è un tema ricorrente nel contenzioso tributario. Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento ormai consolidato: la società che gestisce un’autostrada in concessione è tenuta al pagamento della tassa, senza poter beneficiare delle esenzioni previste per lo Stato. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche alla base di questo principio.
I Fatti di Causa
Una società incaricata della riscossione dei tributi per un Comune citava in giudizio una nota società concessionaria autostradale, chiedendo il pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). L’occupazione contestata era quella del soprassuolo di una strada comunale, interessata dal passaggio di un cavalcavia autostradale. La società concessionaria si opponeva, sostenendo di non essere il soggetto passivo del tributo, in quanto il viadotto è di proprietà dello Stato e la sua costruzione è avvenuta in forza di legge. La controversia è giunta fino alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte sul TOSAP concessionario autostradale
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società di riscossione, cassando la sentenza d’appello e confermando l’obbligo di pagamento della tassa in capo alla società concessionaria. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei presupposti oggettivi e soggettivi del tributo, distinguendo nettamente il ruolo dello Stato proprietario dell’infrastruttura da quello del concessionario che la gestisce traendone un utile economico.
Le Motivazioni
Presupposto Oggettivo e Soggettivo della Tassa
La Corte ha innanzitutto ricordato che il presupposto oggettivo della TOSAP, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 507/1993, è il fatto materiale dell’occupazione di un’area pubblica (in questo caso, lo spazio aereo sovrastante la strada comunale) che ne limita o sottrae l’uso alla collettività. Tale presupposto è pacificamente esistente.
Il presupposto soggettivo, individuato dall’art. 39, identifica come debitore il titolare dell’atto di concessione o, in sua assenza, l’occupante di fatto. La Corte ha stabilito che la società concessionaria è l’occupante di fatto, in quanto è il soggetto che gestisce l’opera e la utilizza per la propria attività d’impresa.
Inapplicabilità dell’Esenzione Statale al concessionario
Il punto centrale della difesa della società concessionaria era l’art. 49 del D.Lgs. 507/1993, che esenta lo Stato dal pagamento della TOSAP. La società sosteneva di agire come una longa manus dello Stato e che, essendo l’opera di proprietà statale, l’esenzione dovesse estendersi anche ad essa.
La Cassazione ha respinto categoricamente questa tesi. Le norme che prevedono esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia. L’esenzione spetta solo quando l’occupazione è posta in essere direttamente dallo Stato. La società concessionaria, invece, è un soggetto giuridico distinto, un’impresa che agisce in autonomia e persegue un proprio fine di lucro, sebbene in regime di concessione per un servizio pubblico. Lo sfruttamento economico del bene è in capo alla concessionaria, non allo Stato.
Proprietà del Viadotto vs. Titolarità del Suolo
Un altro argomento cruciale è la distinzione tra la proprietà del manufatto (il viadotto, di proprietà demaniale statale) e la proprietà del bene occupato (la strada comunale e lo spazio sovrastante, appartenenti al Comune). La Corte ha chiarito che la costruzione del viadotto non comporta un automatico trasferimento della proprietà dello spazio aereo al demanio statale, in assenza di una specifica procedura espropriativa. Pertanto, lo spazio resta di titolarità comunale e la sua occupazione è soggetta a tassazione.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio fondamentale: il regime di concessione di un servizio pubblico non trasforma un’impresa privata in un organo dello Stato ai fini fiscali. Il TOSAP concessionario autostradale è dovuto perché la società concessionaria, attraverso la sua attività economica, trae un vantaggio specifico dall’occupazione di un bene pubblico, sottraendolo parzialmente alla fruizione collettiva. Questa decisione ha importanti implicazioni pratiche, obbligando i gestori di infrastrutture a includere la TOSAP nei loro costi operativi per tutte le occupazioni di suolo o soprassuolo pubblico, e riafferma la piena autonomia impositiva degli enti locali anche nei confronti di opere di rilevanza nazionale.
Una società che gestisce un’autostrada di proprietà dello Stato deve pagare le tasse locali come la TOSAP per l’occupazione di suolo comunale con un viadotto?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’obbligo di pagare la TOSAP sorge dal fatto materiale dell’occupazione. La società concessionaria è il soggetto che realizza tale occupazione e la sfrutta economicamente, quindi è tenuta al pagamento del tributo.
L’esenzione dal pagamento della TOSAP prevista per lo Stato si applica anche alle società sue concessionarie?
No. La Corte ha stabilito che le norme sull’esenzione fiscale sono di stretta interpretazione. L’esenzione vale solo per le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato. La società concessionaria è un soggetto giuridico autonomo che agisce per scopo di lucro e, pertanto, non può beneficiare dell’esenzione statale.
Di chi è la proprietà dello spazio aereo sopra una strada comunale se viene attraversato da un viadotto autostradale statale?
Lo spazio aereo rimane di proprietà del Comune. La costruzione di un’opera pubblica statale su un bene di un ente territoriale non trasferisce automaticamente la proprietà dello spazio occupato, a meno che non vi sia stata una specifica procedura di esproprio. Di conseguenza, l’occupazione di tale spazio è soggetta alla tassazione locale.