TOSAP cavalcavia: La Cassazione Obbliga i Concessionari al Pagamento
I viadotti autostradali che attraversano le nostre città e campagne sono elementi familiari del paesaggio. Ma chi paga per lo spazio aereo che occupano sopra le strade comunali? Con la recente ordinanza n. 15167 del 30 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha fornito una risposta chiara, stabilendo che la tassa sull’occupazione di suolo pubblico, o TOSAP cavalcavia, è dovuta dalle società concessionarie autostradali. Questa decisione ha importanti implicazioni per le finanze dei comuni e per gli obblighi fiscali dei grandi gestori di infrastrutture.
I Fatti di Causa: Un Viadotto sul Suolo Comunale
La vicenda nasce dalla pretesa di un Comune, tramite la sua società di riscossione, di ottenere il pagamento della TOSAP da una nota società concessionaria autostradale. L’oggetto della tassazione era l’occupazione dello spazio aereo sovrastante una strada comunale, effettuata per mezzo di un cavalcavia autostradale. La società di riscossione aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni dal 2013 al 2018 per un importo complessivo di oltre 27.000 euro.
La società concessionaria si opponeva, sostenendo di dover essere esente dal tributo. Inizialmente, la Commissione Tributaria Regionale le aveva dato ragione, qualificandola come concessionaria dello Stato priva di autonomia gestionale e quindi beneficiaria dell’esenzione prevista dalla legge. Insoddisfatta, la società di riscossione ha portato il caso dinanzi alla Corte di Cassazione.
La questione della TOSAP per i cavalcavia e l’esenzione statale
Il cuore del dibattito legale ruotava attorno all’interpretazione dell’articolo 49 del D.Lgs. 507/1993, che esenta lo Stato dal pagamento della TOSAP. La società concessionaria sosteneva che, agendo per conto dello Stato e gestendo un’infrastruttura di proprietà statale, tale esenzione dovesse estendersi anche a lei.
La tesi opposta, sostenuta dal ricorrente, era che il presupposto della tassa è l’occupazione materiale dello spazio, e l’esenzione ha carattere soggettivo e non si trasferisce automaticamente a un soggetto privato, seppur concessionario di un servizio pubblico. La società concessionaria, essendo una società per azioni con scopo di lucro, agisce con un’autonomia imprenditoriale che la distingue nettamente dall’agire diretto dello Stato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società di riscossione, cassando la sentenza precedente e stabilendo in modo definitivo il principio di diritto. Le motivazioni sono articolate e toccano punti fondamentali del diritto tributario.
1. Natura Oggettiva del Presupposto Impositivo: La Corte ha ribadito che il presupposto per l’applicazione della TOSAP è l’occupazione di uno spazio pubblico che ne sottrae l’uso alla collettività. L’articolo 38 del D.Lgs. 507/1993 è chiaro nello specificare che sono soggette a tassa le occupazioni ‘di qualsiasi natura’, comprese quelle dello ‘spazio soprastante’ il suolo pubblico. La presenza fisica del viadotto impedisce un diverso utilizzo di quello spazio aereo, integrando così pienamente il presupposto impositivo.
2. L’esenzione è personale e non si estende: Il punto cruciale della sentenza è la distinzione tra lo Stato (soggetto esente) e il concessionario (soggetto privato). La Corte ha sottolineato che le norme che prevedono esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia. L’esenzione è legata al soggetto ‘Stato’, non all’attività svolta o al bene gestito. La società concessionaria è un’entità giuridica distinta, che agisce in piena autonomia, si assume il rischio d’impresa e persegue un profitto. Non può, quindi, essere considerata una mera ‘longa manus’ dello Stato.
3. Irrilevanza della proprietà statale del bene: La Corte ha chiarito che il fatto che l’autostrada sia un bene del demanio statale e che tornerà nella piena disponibilità dello Stato al termine della concessione non è rilevante ai fini della TOSAP. Durante il periodo di concessione, è la società concessionaria a detenere e gestire il bene, a sfruttarlo economicamente e, di conseguenza, a realizzare l’occupazione dello spazio pubblico che costituisce il presupposto del tributo.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: la TOSAP si applica anche nell’ipotesi di utilizzo di strade comunali o provinciali per la realizzazione della rete autostradale da parte del concessionario. Quest’ultimo, infatti, non rientra tra i soggetti esenti indicati dalla legge.
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale e ha implicazioni pratiche significative. Per i Comuni, rappresenta il riconoscimento di una legittima fonte di entrata tributaria. Per le società concessionarie autostradali, conferma un onere fiscale che non può essere evitato invocando la natura pubblica del servizio gestito o la proprietà statale delle infrastrutture. La decisione riafferma un principio fondamentale: chi trae un utile economico dall’occupazione di uno spazio pubblico, sottraendolo alla collettività, è tenuto a contribuire fiscalmente, a meno che non sia specificamente ed espressamente esentato dalla legge.
Una società concessionaria che gestisce un’autostrada deve pagare la TOSAP per un cavalcavia che sovrasta una strada comunale?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, la società concessionaria è tenuta al pagamento della TOSAP perché realizza un’occupazione dello spazio aereo sovrastante il suolo pubblico, che è il presupposto impositivo della tassa.
L’esenzione dal pagamento della TOSAP prevista per lo Stato si estende anche alle società concessionarie?
No. La Corte ha stabilito che l’esenzione è soggettiva, si applica solo agli enti esplicitamente indicati dalla legge (come lo Stato) e non può essere estesa per analogia a soggetti privati, come le società di capitali concessionarie, che operano con autonomia imprenditoriale e scopo di lucro.
La proprietà statale dell’infrastruttura autostradale esclude l’obbligo di pagare la TOSAP al Comune?
No, la proprietà del bene (l’autostrada) da parte dello Stato è irrilevante. Ciò che conta ai fini della TOSAP è chi effettua l’occupazione e gestisce il bene durante il periodo di concessione. In questo caso, è la società concessionaria a realizzare l’occupazione e, quindi, a essere il soggetto passivo del tributo.