La Tassazione Dividendi Esteri: Quando l’Italia discrimina le società UE
La Tassazione Dividendi Esteri è un tema complesso, spesso al centro di contenziosi tributari, specialmente quando si scontra con i principi del diritto dell’Unione Europea. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha fatto chiarezza su un caso che coinvolgeva una società olandese e l’Agenzia delle Entrate italiana, ribadendo l’importanza del principio di non discriminazione e della libera circolazione dei capitali. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i diritti delle società estere che operano in Italia.
Il caso: una società olandese e i dividendi italiani
Una società con sede nei Paesi Bassi aveva percepito dividendi da una sua partecipata italiana tra gli anni 2005 e 2007. Su questi dividendi, l’Italia aveva applicato una ritenuta alla fonte del 15%. Tuttavia, per le società italiane che percepivano dividendi nelle medesime circostanze, l’imposizione effettiva era significativamente inferiore, pari all’1,65% dell’ammontare lordo. Questa differenza di trattamento ha spinto la società olandese a chiedere il rimborso della maggiore imposta versata, sostenendo una chiara discriminazione fiscale.
Il principio di non discriminazione nella Tassazione Dividendi Esteri
Il cuore della questione risiede nel principio della libera circolazione dei capitali, sancito dall’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Questo principio vieta qualsiasi restrizione ai movimenti di capitali tra gli Stati membri. Una tassazione più elevata per i dividendi percepiti da società estere rispetto a quelli percepiti da società nazionali costituisce una restrizione ingiustificata, a meno che non sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e sia proporzionata.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni non sempre bastano
L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, come quella tra Italia e Paesi Bassi, fossero sufficienti a eliminare la discriminazione. Queste convenzioni, infatti, mirano a evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte. Nel caso specifico, la convenzione aveva ridotto la ritenuta dal 27% al 15%.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già espresso dalla Corte di Giustizia Europea: una convenzione contro le doppie imposizioni non può sanare una discriminazione intrinseca nella normativa nazionale se non permette di compensare pienamente la differenza di trattamento. Se la società estera non può detrarre completamente l’imposta pagata in Italia nel proprio paese di residenza, la discriminazione persiste.
La prova dell’assoggettamento a tassazione
Un altro punto controverso riguardava l’onere della prova. Le autorità fiscali avevano richiesto alla società olandese di dimostrare non solo di aver subito la tassazione del 15%, ma anche che tale tassazione fosse superiore a quella applicata a una società italiana e che l’imposta fosse stata effettivamente pagata nel paese di residenza. La Cassazione ha chiarito che, per beneficiare della ritenuta ridotta, le società estere devono essere “soggette passivamente” all’imposta sul reddito delle società nel loro paese, intesa come assoggettabilità generale, indipendentemente da eventuali agevolazioni. Non è necessario provare l’effettivo pagamento dell’imposta, ma la mera assoggettabilità.
Le motivazioni: la Tassazione Dividendi Esteri e il principio di non discriminazione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su diversi pilastri. In primo luogo, ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (in particolare la sentenza C-540/07), che aveva già dichiarato l’incompatibilità della normativa italiana dell’epoca con il principio di libera circolazione dei capitali. La Corte ha sottolineato che la normativa interna, prevedendo una ritenuta del 15% per i dividendi distribuiti a società estere e dell’1,65% per quelle residenti, creava una disparità di trattamento oggettiva.
In secondo luogo, la Cassazione ha precisato che le convenzioni contro le doppie imposizioni, pur riducendo l’aliquota, non eliminavano la discriminazione se non consentivano una piena compensazione. Il diritto dell’Unione Europea prevale sulle convenzioni bilaterali quando queste non riescono a sanare una violazione dei principi fondamentali europei. La Corte ha quindi disapplicato la norma interna discriminatoria, riconoscendo il diritto della società olandese a un trattamento fiscale paritario.
Le conclusioni: il rimborso per la Tassazione Dividendi Esteri discriminatoria
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società olandese. Ha cassato la sentenza precedente che aveva negato il rimborso. Decidendo nel merito, ha riconosciuto il diritto della società al rimborso delle ritenute subite, limitatamente alla differenza tra il 15% applicato e l’1,65% che sarebbe stato applicato a una società italiana. Questo significa che la società olandese ha diritto a recuperare una parte significativa dell’imposta versata, per un importo di oltre 1,8 milioni di euro, oltre agli interessi. La sentenza ribadisce che il principio di non discriminazione deve essere garantito, anche retroattivamente, per la Tassazione Dividendi Esteri che si è rivelata ingiusta.
Una società estera può chiedere il rimborso di ritenute sui dividendi se la tassazione è più alta rispetto a quella applicata alle società italiane?
Sì, se la tassazione applicata ai dividendi percepiti da una società estera è superiore a quella prevista per una società residente in Italia in situazioni analoghe, si configura una discriminazione fiscale. In tal caso, la società estera ha diritto a chiedere il rimborso della differenza.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni eliminano sempre il problema della discriminazione fiscale sui dividendi?
No, non sempre. Anche se una convenzione riduce l’aliquota della ritenuta, potrebbe non essere sufficiente a eliminare completamente la discriminazione se non permette alla società estera di compensare pienamente l’imposta pagata in Italia nel proprio paese di residenza.
Cosa deve dimostrare una società estera per ottenere il rimborso di una ritenuta discriminatoria sui dividendi?
La società deve dimostrare di essere soggetta passivamente all’imposta sul reddito delle società nel proprio paese di residenza (intesa come assoggettabilità generale). Non è necessario provare l’effettivo pagamento dell’imposta, ma la mera idoneità ad essere tassata.