Tariffa agevolata TOSAP: via libera anche per i produttori di energia
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 773/2025, ha stabilito un principio di fondamentale importanza per le aziende del settore energetico: la tariffa agevolata per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) si applica anche alle imprese di produzione di energia, in quanto la loro attività è strumentale e inscindibile dal servizio pubblico di distribuzione. La Corte ha inoltre chiarito che tale beneficio non richiede una richiesta esplicita, ma deve essere applicato automaticamente dall’ente impositore quando ne sussistono i presupposti.
I fatti di causa
Una società attiva nella produzione di energia idroelettrica impugnava un avviso di accertamento emesso da un Comune per il pagamento della TOSAP, relativa all’occupazione di suolo e sottosuolo comunale con condotte per l’adduzione di acqua alle proprie centrali. Il contenzioso, dopo essere passato per la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale con esiti alterni, è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
La società ricorrente lamentava, tra le altre cose, l’errata applicazione della tariffa ordinaria anziché di quella ridotta prevista per le occupazioni connesse a servizi pubblici a rete, e contestava la natura demaniale dei terreni occupati, in quanto gravati da usi civici.
L’applicazione della tariffa agevolata per il settore energetico
Il cuore della controversia risiedeva nel diritto della società produttrice di energia a beneficiare del regime fiscale di favore. La Corte di Cassazione ha accolto le ragioni dell’azienda, concentrandosi su due aspetti cruciali.
L’automatismo del beneficio fiscale
In primo luogo, i giudici hanno stabilito che l’applicazione della tariffa agevolata non è subordinata a un’espressa richiesta del contribuente. A differenza di altre agevolazioni tributarie, il regime speciale previsto per le reti di pubblici servizi (disciplinato prima dall’art. 47 del D.Lgs. 507/1993 e poi dall’art. 63 del D.Lgs. 446/1997) si applica ope legis, ovvero per effetto della sola esistenza dei presupposti di legge. L’ente impositore ha quindi il dovere di verificare la natura dell’occupazione e applicare la tariffa corretta, senza che un’eventuale omissione nella denuncia da parte del contribuente possa precludere il diritto al regime di favore.
La produzione come parte integrante del servizio pubblico
In secondo luogo, la Corte ha offerto un’interpretazione estensiva e unitaria del concetto di “rete di erogazione di pubblici servizi”. Ha affermato che la filiera del sistema elettrico nazionale è una rete unica e integrata, composta da diverse fasi interconnesse: produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione. L’attività di produzione, pur essendo la fase iniziale, è funzionale e indispensabile per le fasi successive. Senza produzione, non vi sarebbe energia da distribuire.
Di conseguenza, anche le infrastrutture di una società che produce energia, come le condutture in esame, sono da considerarsi strumentali all’erogazione del servizio pubblico. Non rileva il fatto che l’azienda non abbia un contatto diretto con gli utenti finali; ciò che conta è il suo ruolo essenziale all’interno della filiera energetica nazionale.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sulla base di una lettura sistematica della normativa nazionale e unionale. Ha evidenziato come l’obiettivo del legislatore nel prevedere una tariffa agevolata sia quello di bilanciare gli interessi in gioco: da un lato, l’interesse dell’ente locale a ottenere un’entrata economica dall’uso dei propri beni; dall’altro, l’interesse pubblico generale a beneficiare di servizi essenziali come la fornitura di energia. Il sacrificio economico imposto alla collettività locale è compensato dall’utilità sociale derivante dal servizio. Per questo motivo, la natura di società per azioni con scopo di lucro del produttore è stata ritenuta irrilevante, poiché l’attenzione deve essere posta sul tipo di attività svolta e sulla sua funzione pubblica.
Parallelamente, la Corte ha respinto la tesi della società sulla non assoggettabilità a TOSAP dei terreni gravati da usi civici, confermando che tali beni sono equiparati al demanio pubblico e, pertanto, rientrano a pieno titolo nel presupposto impositivo della tassa.
Le conclusioni
La sentenza rappresenta un punto di riferimento per il settore energetico e per gli enti locali. Si afferma con chiarezza che tutte le aziende le cui infrastrutture sono funzionali alla filiera dell’energia elettrica, comprese quelle di produzione, hanno diritto all’applicazione della tariffa agevolata TOSAP (o del canone unico patrimoniale che l’ha sostituita). I Comuni sono tenuti ad applicare d’ufficio tale regime, verificando la natura dell’attività svolta dal contribuente. Questa decisione non solo garantisce un trattamento fiscale più equo per gli operatori del settore, ma riconosce anche il valore strategico e di interesse pubblico dell’intera catena di approvvigionamento energetico nazionale.
A una società che produce energia elettrica si applica la tariffa agevolata TOSAP per le sue condutture su suolo pubblico?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la tariffa agevolata si applica anche alle imprese di produzione, poiché la loro attività è considerata strumentale e parte integrante del servizio pubblico di erogazione di energia, che va inteso come una rete unitaria che include produzione, trasmissione e distribuzione.
L’applicazione della tariffa agevolata TOSAP deve essere richiesta esplicitamente dal contribuente?
No, il regime agevolato non è subordinato a un’espressa richiesta. Deve essere applicato direttamente dall’ente impositore (il Comune) quando ricorrono i presupposti di legge, ovvero quando l’occupazione del suolo è funzionale all’erogazione di un pubblico servizio a rete.
I terreni gravati da ‘usi civici’ sono considerati suolo pubblico ai fini del pagamento della TOSAP?
Sì, la Corte ha confermato che i terreni gravati da usi civici sono assimilabili al demanio pubblico. Pertanto, la loro occupazione da parte di un soggetto privato costituisce il presupposto per l’applicazione della tassa sull’occupazione di suolo pubblico.