Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18149 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18149 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20085/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, estinta in data 24/11/2011, già rappresentata e difesa dal defunto avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
e nei confronti di
NOME COGNOME elettivamente domiciliata in RAVENNA, INDIRIZZO presso gli avvocati NOME (CODICE_FISCALE e NOME (CODICE_FISCALE, che la rappresentano e difendono
-interveniente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA ROMAGNA n. 120/08/16 depositata il 25/01/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 120/08/16 del 25/01/2016, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall ‘Agenzia delle entrate (di seguito AE) e rigettava l’appello proposto dal socio accomandante di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME avverso le sentenze nn. 70, 71 e 72/01/13 della Commissione tributaria provinciale di Ravenna (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente i ricorsi separatamente proposti dalla società contribuente (giudizio definito con sentenza della CTP n. 72/01/13) e da NOME COGNOMEgiudizio definito con sentenza della CTP n. 71/01/13) avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006, riguardante RAGIONE_SOCIALE nonché da NOME COGNOMEgiudizio definito con sentenza della CTP n. 70/01/13) avverso un avviso di accertamento IRPEF relativo al medesimo anno d’imposta e riguardante il socio accomandante.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso.
A seguito del decesso dell’avv. NOME COGNOME, difensore della società contribuente, la Cancelleria dava notizia della fissazione dell’adunanza camerale ai soci della società estinta, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
Con comparsa depositata in data 16/06/2025 si costituiva in giudizio NOME COGNOME già socio della estinta RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che, come affermato in ricorso, RAGIONE_SOCIALE è una società cancellata dal registro delle imprese in data 24/11/2011, ben prima dell’introduzione del presente procedimento.
1.1. Orbene, è noto che la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina l’estinzione della medesima , con conseguente subentro dei soci alla società estinta ( ex multis , Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013) e che, a seguito dell’estinzione, il legale rappresentante della società, ormai cessato dalla carica, non può proporre ricorso per cassazione: sia perché non può invocarsi l’ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché l’operatività di tale principio presuppone che si agisca in nome di un soggetto esistente e capace di stare in giudizio (così Cass. n. 2444 del 31/01/2017; si vedano anche Cass. n. 1392 del 22/01/2020; Cass. n. 15177 del 22/07/2016).
1.2. Né, in ipotesi, è applicabile la previsione di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società previsto da detta disposizione « si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva » (Cass. n. 4536 del 21/02/2020; Cass. n. 15648 del 24/07/2015; Cass. n. 6743 del 02/04/2015).
1.3. Nel caso di specie, la costituzione in giudizio di uno dei soci non sana l’originario difetto di rappresentanza in capo al legale rappresentante della società estinta, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione; ciò rende superfluo l’esame dei motivi proposti.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
2.1. Sussistono giusti motivi, in ragione del rilievo solo ufficioso dell’inammissibilità del ricorso, per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
2.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/06/2025.