Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18356 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18356 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 05/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22165/2021 R.G. proposto da : COGNOME e COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (NUMERO_DOCUMENTO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 64/2021 depositata il 20/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello dei contribuenti con conferma della decisione di primo grado
che aveva respinto il ricorso introduttivo avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta e delle sanzioni per omessa registrazione atto di cessione di azienda;
ricorrono per cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di ex soci della società RAGIONE_SOCIALE, con due motivi di ricorso integrati da memoria;
con controricorso l’Agenzia delle entrate ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o di rigettarlo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna alle spese di lite e con il raddoppio del contributo unificato.
Con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione e falsa applicazione degli art. 2495, cod. civ. e 28, quarto comma, d. lgs. N. 175 del 2014 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
La società RAGIONE_SOCIALE era stata cancellata dal registro delle imprese il 6 marzo 2018, la notifica dell’atto impugnato è avvenuta il 29 gennaio 2019. Per i ricorrenti l’Agenzia delle entrate non aveva notificato l’accertamento ai soci ma unicamente alla società, nonostante che la società fosse cancellata, ‘l’omessa notifica nei confronti dei soci avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a considerare la notifica dell’avviso assolutamente inesistente ed inefficace’.
Il motivo è infondato, in quanto deve darsi continuità all’orientamento di questa Corte di Cassazione che in ragione del disposto dell’art. 28, co. 4^ d.lgs 175/14 – prevede per le società cancellate dal registro delle imprese un differimento di 5 anni degli effetti dell’estinzione, con la conservazione di tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale: « In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione, previsto dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 – disposizione di
natura sostanziale, operante solo nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell’efficacia e validità degli atti del contenzioso» (Cass. Sez. 5, 16/12/2022, n. 36892, Rv. 666520 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 02/08/2024, n. 21905, Rv. 671890 -01; Cass. Sez. 1, 27/06/2023, n. 18310, Rv. 668300 -01 e Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625, Rv. 673808 – 03). Si veda anche, in materia, quanto stabilito da Cass. Sez. U – Sentenza n. 3625 del 12/02/2025.
Conseguentemente, come ritenuto dalla sentenza impugnata, la notifica dell’avviso alla società, pur se estinta, deve ritenersi valida.
In parte inammissibile ed in parte infondato il secondo motivo di ricorso (omesso esame di un fatto decisivo, art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e difetto assoluto di motivazione).
In presenza di una doppia conforme di merito, risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, N. 5 cod. proc. civ.: «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01). I giudici di merito hanno già convergentemente ricostruito a valutato i rapporti (in termini di cessione d’ azienda e non di singole cessioni di beni soggette ad iva) intercorsi tra elecar
ed acar snc, anche nei loro risvolti abusivi, sicchè non vi è più spazio per tornare in questa sede sui medesimi aspetti fattuali.
Infondata la prospettazione di un vizio di motivazione della sentenza in quanto la decisione impugnata, unitamente alla sentenza di primo grado, contiene adeguata motivazione.
in tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello hanno richiamato la decisione di primo grado e analizzato tutti i punti prospettati negli appelli.
Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione della sentenza, impugnata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso,
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13/05/2025 .