Tassa occupazione suolo pubblico: anche i concessionari autostradali devono pagarla per i viadotti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di tributi locali, chiarendo che la tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) è dovuta anche dalle società concessionarie autostradali per i viadotti che attraversano strade di proprietà comunale. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale importante, distinguendo nettamente la figura del concessionario da quella dello Stato.
I fatti del caso
Una società concessionaria, responsabile della gestione della rete autostradale, ha ricevuto un avviso di accertamento da parte di un Comune per il mancato pagamento della TOSAP. L’oggetto del contendere era l’occupazione dello spazio aereo sovrastante alcune strade comunali da parte di un cavalcavia autostradale. La società ha impugnato l’atto, sostenendo che tale occupazione non dovesse essere soggetta a tassazione. Secondo la sua tesi, l’opera era parte di una concessione statale e di pubblica utilità, e pertanto doveva beneficiare delle stesse esenzioni previste per lo Stato. Sia in primo grado che in appello, i giudici tributari hanno dato torto alla società, la quale ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione.
La questione giuridica e la tassa occupazione suolo pubblico
Il quesito al centro della controversia era chiaro: una società privata, che gestisce un’infrastruttura pubblica in virtù di una concessione statale, è tenuta al pagamento di un tributo locale come la TOSAP per l’occupazione generata da un’opera come un viadotto? La difesa della società si basava sull’idea che essa agisse quasi come un sostituto dello Stato e che l’opera, essendo di proprietà statale, non potesse generare un’imposizione fiscale da parte di un ente locale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso della società concessionaria, confermando le sentenze dei gradi precedenti. I giudici hanno stabilito che l’occupazione è soggetta alla tassa, indipendentemente dalla natura pubblica dell’opera o dal rapporto di concessione con lo Stato.
Le motivazioni
Il ragionamento della Suprema Corte si fonda su alcuni pilastri giuridici solidi:
- Distinzione tra proprietà del suolo e proprietà dell’opera: La Corte ha sottolineato che la strada sottostante il viadotto rimane di proprietà del Comune. La costruzione dell’autostrada non comporta un trasferimento automatico della proprietà del suolo allo Stato. Pertanto, l’ente locale mantiene la titolarità del bene e il diritto di imporre tributi sulla sua occupazione.
- Il presupposto della tassa: La TOSAP, secondo la normativa (d.lgs. 507/1993), si applica a qualsiasi occupazione di suolo pubblico che ne limiti l’uso da parte della collettività. La presenza di un viadotto, occupando lo spazio aereo, costituisce una sottrazione di area pubblica e integra il presupposto impositivo. Non rileva se l’occupazione sia basata su una concessione, un’autorizzazione o avvenga di fatto.
- Il concessionario non è lo Stato: Il punto cruciale della decisione è la distinzione tra l’ente concedente (lo Stato) e il concessionario (la società per azioni). La società, pur gestendo un servizio pubblico, è un soggetto giuridico privato che opera in autonomia e persegue un proprio fine di lucro. Le esenzioni fiscali previste per lo Stato (art. 49 d.lgs. 507/1993) hanno carattere soggettivo e non si estendono automaticamente a soggetti terzi, neppure se legati da un rapporto di concessione.
- Irrilevanza della finalità pubblica: Il fatto che l’opera sia strumentale a un interesse pubblico non è sufficiente a giustificare un’esenzione fiscale. La legge prevede specifiche ipotesi di esenzione, tra le quali non rientra quella del concessionario autostradale. La gestione dell’opera avviene in un regime economico che prevede il pagamento di tariffe da parte degli utenti, confermando la natura imprenditoriale dell’attività del concessionario.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio di grande rilevanza pratica: la gestione di un bene o di un servizio pubblico in concessione non trasforma il concessionario privato in un’articolazione dello Stato. Di conseguenza, esso rimane un soggetto passivo d’imposta per tutti i tributi che non prevedano una sua specifica esenzione. La tassa occupazione suolo pubblico è dovuta perché il presupposto oggettivo – la sottrazione di uno spazio pubblico alla sua piena disponibilità – si realizza a prescindere da chi sia l’occupante e dalle finalità perseguite. Le società concessionarie devono quindi considerare questo onere fiscale nella gestione delle loro infrastrutture, poiché il rapporto con lo Stato non le mette al riparo dalle legittime pretese tributarie degli enti locali.
Una società concessionaria autostradale deve pagare la tassa per l’occupazione di suolo pubblico (TOSAP) per un viadotto che sovrasta una strada comunale?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la società concessionaria è tenuta al pagamento della tassa. L’occupazione dello spazio aereo sovrastante la strada comunale sottrae di fatto un’area all’ente locale, integrando il presupposto per l’applicazione del tributo.
L’esenzione dal pagamento della TOSAP prevista per lo Stato si estende anche alle società concessionarie che gestiscono opere pubbliche?
No. L’esenzione è soggettiva e si applica solo allo Stato e agli altri enti pubblici indicati dalla norma. La società concessionaria, pur gestendo un’opera pubblica, è un soggetto giuridico privato distinto dallo Stato, che opera in autonomia e con finalità di lucro, e quindi non può beneficiare di tale esenzione.
La costruzione di un’autostrada di proprietà statale trasferisce automaticamente allo Stato la proprietà delle strade comunali sottostanti?
No, la proprietà della strada comunale resta in capo all’ente territoriale, a meno che non intervenga un formale atto di trasferimento o un procedimento di espropriazione. La semplice realizzazione di un’opera pubblica sovrastante non modifica la titolarità del suolo.