Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21592 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21592 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2025
Oggetto: notifica cartella a soc. cancellata -d.Lgs. n. 175/2014 -rinvio a n. r. per PU
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 8190/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore e RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difese ambedue come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE CON SOCIO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4381/12/22 depositata in data 11/11/2022, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE con socio Unico RAGIONE_SOCIALE in persona dell’ultimo Legale rappresentante NOME impugnava le cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA notificate in data 04/12/2019, portanti ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale I di Milano -a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del D.P.R. n. 633 del 1972 -per il recupero di Irap, Ires e Iva, oltre interessi e sanzioni, dovute per l’annualità 2015, per un importo complessivo dichiarato pari d € 43.562,60;
-il riscossore si costituiva nel giudizio spiegando le proprie difese; l’Ufficio spiegava intervento volontario;
-la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio; si costituiva il secondo grado il Riscossore;
-con la pronuncia qui impugnata la CGT di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado;
-ricorrono a questa Corte con un unico atto l’amministrazione finanziaria e il riscossore, proponendo un solo motivo di doglianza;
-la società è rimasta intimata di fronte a questa Corte;
Considerato che:
-l’unico motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 del d. Lgs. 175 del 2014, dell’art. 2495
c.c. e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; secondo le ricorrenti la sentenza di appello ha erroneamente ritenuto precluso il diritto alla riscossione delle somme di cui alle cartelle oggetto del giudizio, in quanto non rileva -ai fini della tempestività dell’azione di riscossione -il fatto che la notifica originaria della cartella di pagamento nei confronti della società cessata sia avvenuta oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese; alla presente fattispecie, infatti -ancora nella prospettazione delle ricorrenti -trova applicazione l’art. 28, comma 4, del d. Lgs. n. 175 del 2014;
-peraltro, osserva la Corte che la notifica del ricorso per cassazione è stata qui operata in data 9 aprile 2024 nei confronti del procuratore domiciliatario della società contribuente, che risulta pacificamente estinta per cancellazione dal registro imprese in data 8 febbraio 2017 e, quindi, oltre il quinquennio di cui al ricitato art. 28;
-viene quindi in rilievo il disposto dell’art. 28, comma 4, d. Lgs. n. 175 del 2014, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla legittimazione del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese una volta spirato il termine di cinque anni indicato nella norma appena richiamata;
-ciò si rende necessario in relazione sia a quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo stesso art. 28, comma 4, cit. evidenziandosi in primo luogo come la norma che disciplina un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale rinveniente dall’art. 2495 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 3625 del 2025);
-in secondo luogo, va meglio chiarito con riguardo al caso che ci occupa quanto rilevato, in generale, dalle Sezioni Unite di questa Corte in punto di ultrattività del mandato e di stabilizzazione del rapporto processuale (Cass., Sez. Un., n. 29812 del 2024; Cass., Sez. U, n. 15295 del 2014);
-alla luce di tali profili, questa Corte ha già provveduto con ordinanze interlocutorie n. 10205/2025 e 10210/2025 a rinviare a nuovo ruolo altre controversie in vista della loro discussione nella più opportuna sede della pubblica udienza; analogo provvedimento si impone pertanto nella presente controversia;
p.q.m.
rinvia la causa a nuovo ruolo al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.