Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2575 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2575 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20089/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE, NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE, NOME, C.F. CODICE_FISCALE, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi, nel
DINIEGO RIMBORSO SISMA SICILIA
giudizio di appello, dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-intimati –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA, sezione distaccata di CATANIA, n. 3791/4/2024, depositata in data 13/5/2024 e notificata il 26/6/2024; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025;
Fatti di causa
La controversia in questione riguarda il silenzio-rifiuto su un’istanza di rimborso presentata in data 26 febbraio 2009 dal sig. NOME COGNOME, titolare di redditi di lavoro autonomo, avente per oggetto la restituzione del 90 per cento RAGIONE_SOCIALE imposte versate a titolo di Irpef e Ilor, giusta disposizione di cui all’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolto ai contribuenti colpiti dall’evento sismico del dicembre 1990.
La domanda, tuttavia, rimase priva di riscontro e si formò il predetto silenzio-rifiuto.
Proposto ricorso in primo grado, esso fu dichiarato inammissibile.
La sentenza di prime cure fu integralmente riformata in appello.
Avverso la sentenza d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
I contribuenti sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione
Il ricorso è improcedibile.
L’RAGIONE_SOCIALE, pur avendo dato atto che la sentenza impugnata le è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine
breve, in data 26/6/2024, non ha depositato , ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la relazione di notificazione, con la conseguenza che questa Corte non può controllare il rispetto del termine perentorio per la proposizione del ricorso per cassazione.
Peraltro, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 25/9/2024, ben oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata: l’unico caso in cui è evitata la improcedibilità del ricorso per cassazione nel quale si dia atto dell’av venuta notifica della sentenza impugnata, infatti, è quello in cui il ricorso sia notificato entro il termine breve decorrente dal deposito della sentenza censurata ( ex coeteris , Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021, Rv. 661874 – 01).
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati esime il Collegio dalla statuizione sulle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)