Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1088 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1088 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4175/2024 R.G., proposto
DA
fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Napoli, in persona del curatore pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di decreto reso dal giudice delegato presso il Tribunale di Napoli il 25 ottobre 2023, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Napoli (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
RESISTENTE
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO REGISTRAZIONE A DEBITO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 16 ottobre 2023, n. 5643/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 16 ottobre 2023, n. 5643/11/2023, che, in controversia su impugnazione dell ‘avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO da parte dell’RAGIONE_SOCIALE , notificato a mezzo pec il 21 giugno 2021, per l’imposta di registro nella misura di € 15.000,00 sulla sentenza depositata dal Tribunale di Napoli il 17 maggio 2017, n. 5202/2017, portante la condanna di NOME COGNOME, in qualità di ex -componente del consiglio di amministrazione, al risarcimento dei danni nei confronti del medesimo fallimento per fatti costituenti reati di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 4), in combinato disposto con l’art. 224 della legge fallimentare) e bancarotta fraudolenta (art. 216, in combinato disposto con l’art. 223 della legge fallimentare), h a accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti de l fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 26 luglio 2022, n. 7945/19/2022, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente -sul rilievo che: «che una attenta lettura della sentenza
dimostra (le pagine indicate fanno riferimento alla sentenza della C.d.A, di Napoli oggetto di registrazione):
che la controversia aveva ad oggetto l’azione di responsabilità sociale, esercitata dal curatore ex art. 146 allora vigente L.F., verso gli amministratori indicati, tra cui il NOME COGNOME n. 1976, unico condannato, per una serie di fatti commissivi ed omissivi;
che la condanna del detto NOME COGNOME trova fondamento nella assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione accertata per il periodo dal 17/10/2005 al 18 febbraio 2006 (cfr. sentenza passim da pag. 16 ed in espresso pag. 18 e 23);
che nel detto periodo era amministratore delegato tale NOME COGNOME (pag. 18);
che nessun atto di amministrazione diretta viene imputato al predetto condannato (pag. 18);
che l’unico comportamento rimproverabile, la condotta antigiuridica, è ‘il fatto di non aver chiesto la dichiarazione di fallimento della società’ (pag. 23);
che tale condotta è imputabile a colpa, perché ‘il COGNOME avrebbe potuto agevolmente rendersi conto della situazione economica della società interpellando gli enti previdenziali e fiscali’ (pag. 22), atteso che ‘proprio l’omesso deposito dei bilanci da ll’esercizio 2002 avrebbe dovuto indurlo in sospetto’; g) che tale colpa sussiste ‘pur tenuto conto del ristretto lasso di tempo per il quale è provato che abbia rivestito la carica di membro del Consiglio di amministrazione (17/10/201518/2/2006)’ (pag. 23) ;
che ‘viceversa non può imputarsi allo stesso il mancato versamento dei contributi in considerazione del fatto, a tacer d’altro, che in tale periodo la società che già si trovava in stato
di decozione, non avrebbe comunque potuto far fronte alla debitoria’ (pag. 23);
h) che ‘è praticamente impossibile determinare con esattezza il risarcimento per il danno derivante da tale comportamento; per farlo è necessario ricorrere a criteri equitativi partendo da dati concreti’ (pag. 23);
-che dunque dalla ricostituzione non risulta l’evento previsto dall’art. 217 e dall’art. 224 L.F., come diversamente prospettato dal fallimento, ossia l’aggravamento del dissesto; -che invero va ricordato il principio nomofilattico, da ultimo ribadito da Cass., V, 15648/2021, secondo cui: <>;
-che in effetti la sentenza oggetto di registrazione esclude proprio un aggravamento del dissesto così come enucleato dalla giurisprudenza penale, posto che lo stato di decozione già esisteva ed era irreversibile e che non si individua neppure l’evento di aggravamento come tale;
-che invero, il riferimento contenuto nella sentenza successivi ai detti richiamato passi, valorizzati particolarmente dalla difesa contribuente, non attengono all’evento, ma alla individuazione di criteri per la determinazione equitativa del
danno verso la società peraltro alla fine riparametrato agli interessi sulle somme debitorie maturate prima del 1 gennaio 2006 (data di decorrenza della responsabilità individuata dalla stessa sentenza, <> , pag. 23) fino alla data di dichiarazione di fallimento del 23 maggio 2007, su una debitoria ricostruita, eliminando le partite successive alla data di cessazione dell’incarico (18 febbraio 2006), di euro 12.036.966,33;
-che dunque non trattasi di affermazione aggravamento della complessiva situazione economica patrimoniale della società ma solo di un esercizio di equità normativa;
-che in altri termini la sentenza oggetto di registrazione non ricostruisce un fatto reato, ma una responsabilità per colpa civilistica, a cui fa seguire una liquazione per equità normativa con riferimento non ad un aggravamento del dissesto ma ad un criterio sugli intessi maturati (se, poi, la data finale individuata sia giusta o ingiusta non e’ questione che interessa ovviamente questo Giudice);
-che quindi non vi è una condanna risarcitoria da reato, ma una condanna per danno sociale secondo le norme civilistiche; -che quindi l’appello va accolto ».
L ‘RAGIONE_SOCIALE si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia « errata e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 59, comma 1, lett. d) e 60, comma 2, del dpr 131/1986 al caso de quo», in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello « che le condotte poste in essere dal sig. NOME COGNOME (nato nel DATA_NASCITA) accertate dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 5202/20218, quali causative del danno, sono consistite nella mancata attivazione -quale membro del C.d.A. -dei rimedi per ovviare alla grave esposizione debitoria ed alla perdita del capitale della società (ex artt. 2446 e 2447 c.c.), con conseguente imputazione a titolo di danno dell’incremento della debitoria fiscale e previdenziale maturata nel periodo dal 01.01.2006 al 23.05.2007 (data corrispondente alla dichiarazione di fallimento) per circa € 500.000, 00 » .
A dire del ricorrente (pagina 11 del ricorso): « Nello specifico, la condotta omissiva sopra descritta integra il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 1, n. 4 L.F., in combinato disposto con l’art. 224 L.F. »
1.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
1.2 La valutazione dell’astratta configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante ai fini della registrazione a debito costituisce un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito, con la conseguenza che la censura finisce col sollecitare -sotto la veste apparente di una violazione di norma di legge – una revisione preclusa al giudice di legittimità. Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di
legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871).
1.3 Ad ogni modo, la sentenza impugnata ha motivato in modo esaustivo le ragioni dell’ apprezzata insussistenza -anche solo sul piano astratto -di un qualsivoglia reato fallimentare nei confronti del danneggiante, con la precisa conclusione «che in altri termini la sentenza oggetto di registrazione non ricostruisce un fatto reato, ma una responsabilità per colpa civilistica, a cui fa seguire una liquazione per equità normativa con riferimento non ad un aggravamento del dissesto ma ad un criterio sugli intessi maturati (se, poi, la data finale individuata sia giusta o ingiusta non è questione che interessa ovviamente questo Giudice) » e « -che quindi non vi è una condanna risarcitoria da reato, ma una condanna per danno sociale secondo le norme civilistiche », per cui riprende vigore la regola della solidarietà passiva tra i contendenti ex art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME