Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8027 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 8027 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16081/2014 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE liquidazione e RAGIONE_SOCIALE liquidazione , rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliate;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del Lazio n. 785/01/13, depositata in data 19 dicembre 2013.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’udienza pubblica del 17 ottobre 2023.
Oggetto:
Tributi
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale si è riportato alle conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentito, per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE, l’avvocato RAGIONE_SOCIALEo Stato AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE proponevano ricorso avverso quattro avvisi di accertamento , per IVA e imposte dirette, relativi all’anno 2008, e due avvisi di accertamento, per recupero di un credito d’imposta IVA e imposte dirette, relativi agli anni 2008 e 2009, emessi tutti a seguito di un PVC redatto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Lazio -Ufficio Antifrode, con il quale era stato accertato che le predette società cooperative avevano utilizzato indebitamente, in compensazione con debiti fiscali e previdenziali, crediti IVA insistenti, per un ammontare complessivo pari ad € 455.745,77 .
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava i ricorsi, previa loro riunione.
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE del Lazio rigettava gli appelli proposti da entrambe le società contribuenti.
Dalla sentenza impugnata si evince che:
-la eccepita carenza di potere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (in breve DRE), in relazione allo svolgimento di attività di accertamento, era infondata, in quanto le norme statutarie e regolamentari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avevano conferito tale potere alle Direzioni regionali anche prima RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 27, comma 13, del d.l. n. 185 del 2008 (che ha demandato al regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di individuare le strutture competenti ad eseguire accertamenti nei confronti di contribuenti con
volume di affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro);
gli avvisi di accertamenti impugnati erano adeguatamente motivati e le osservazioni difensive svolte RAGIONE_SOCIALE due società erano generiche ed inadeguate;
-l’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate dalle due società si fondava sui seguenti fatti: entrambe le società facevano parte di un gruppo di cooperative strettamente collegate con il RAGIONE_SOCIALE; alcune cooperative erano appositamente costituite, al fine di ottenere indebiti vantaggi fiscali, prive di personale, di struttura amministrativa, con domiciliazione fiscale in un unico studio professionale; i responsabili di dette cooperative, che spesso si alternavano fra loro, avevano consent ito al RAGIONE_SOCIALE di pagare l’IVA dovuta sulle operazioni attive, nonché i contributi previdenziali e assistenziali, mediante la compensazione con l’ IVA risultante dalle fatture emesse dalle due società per l’inesistente fornitura di manodopera; le due società, a sua volta, effettuavano versamenti di ritenute e contributi utilizzando in compensazione crediti IVA totalmente inesistenti, in quanto non risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate ovvero scaturenti dalla contabilizzazione e dall ‘utilizzo di fatture per operazioni inesistenti .
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponevano ricorso per cassazione con quattordici motivi, cui resisteva con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, le contribuenti deducono la violazione e/o la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine all’assunto dei ricorrenti, secondo i quali ‘i giudici di primo grado nulla avevano eccepito in merito
all’incompetenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ad effettuare verifiche fiscali’ , e per avere la CTR ‘travisato’ la domanda sulla legittimazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a svolgere verifiche fiscali, atteso che la pronuncia di primo grado ‘andava annullata per questo semplice motivo’ .
Con il secondo motivo, con il quale deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, e con il terzo motivo, con il quale denunciano la ‘violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto, censurano, in sostanza, l’illegittimità degli avvisi di accertamenti impugnati, basati su ispezioni e accessi effettuati da funzionari incompetenti, in quanto appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE Regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che non aveva funzioni operative in materia di accertamento.
Con il quarto motivo, con il quale denunciano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, con il quinto motivo, con il quale denunciano la violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto, e con il sesto motivo, relativo alla violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., vengono censurate diverse disposizioni di legge, fra le quali le regole sul riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, i principi di buona fede e leale collaborazione tra contribuente e ufficio finanziario, il diritto del contribuente ad essere informato sulle ragioni e sull’oggetto RAGIONE_SOCIALEa verifica, la considerazione dei costi, ancorchè non contabilizzati, nella ricostruzione presuntiva del reddito.
Con il settimo motivo, deducono sempre l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, mentre con l’ottavo denunciano violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto.
Con il nono motivo, deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia e con il decimo motivo, denunciano la violazione ed errata applicazione
RAGIONE_SOCIALE norme di diritto, lamentandosi, nuovamente, RAGIONE_SOCIALEa violazione dei principi di buona fede e RAGIONE_SOCIALEa leale collaborazione di cui alla l. n. 212 del 2000.
Con l’undicesimo motivo, denunciano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia, con il dodicesimo motivo, denunciano la violazione ed errata applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto, e con il tredicesimo motivo censurano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento al difetto di motivazione degli avvisi impugnati.
Con il quattordicesimo motivo, deducono la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2495, comma 2, cod. civ.), evidenziando che le due società ricorrenti si sono estinte, in quanto cancellate dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese in data 6.09.2012 la RAGIONE_SOCIALE e in data 19.09.2012 la RAGIONE_SOCIALE
Disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa a nuovo ruolo, stante la comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto decesso del difensore RAGIONE_SOCIALE e ricorrenti, avvocato AVV_NOTAIO, in via preliminare occorre rilevare che con il quattordicesimo motivo è stato dedotto che entrambe le ricorrenti risultano cancellate dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, e segnatamente in data 6.09.2012 la RAGIONE_SOCIALE e in data 19.09.2012 la RAGIONE_SOCIALE, come si evince dalla visura CCIAA, allegata al ricorso (per la RAGIONE_SOCIALE la cancellazione risulta anche dal decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALEo Sviluppo Economico n. 24/2014 del 7.02.2014, depositato in data 8.09.2022 dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato per conto RAGIONE_SOCIALEa controricorrente).
COGNOME NOME ha sottoscritto la procura speciale per proporre ricorso per cassazione in data 4.04.2014, quando non era più legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE due società, sebbene si fosse qualificato in tale circostanza come liquidatore RAGIONE_SOCIALE stesse, in quanto dalla documentazione sopra indicata risulta che, a quella data, entrambe le società erano state già cancellate dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese.
Da ciò deriva che la procura speciale di cui si è avvalso il difensore per presentare il presente ricorso per cassazione è inesistente, in quanto conferita da società estinte per pregressa cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, per cui il rapporto di mandato tra l’avvocato e il cliente non può sussistere per mancanza del mandante (la società estinta), onde l’attività processuale svolta rimane di esclusiva responsabilità del legale, così da renderlo il soggetto tenuto a rifondere le spese alla controparte che si è difesa (S.U. 10 maggio 2006 n. 10706 e, da ultimo, Cass. 19.05.2022, n. 16225).
Il ricorso, pertanto, risulta inammissibile per inesistenza di procura. L’inammissibilità del ricorso per cassazione in esame dispensa questa Corte dal soffermarsi sui singoli motivi di ricorso.
La peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie giustifica, tuttavia, la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2023