Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34447 Anno 2019
Civile Sent. Sez. U Num. 34447 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/12/2019
SENTENZA
sul ricorso 6946-2014 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), Agente della RAGIONE_SOCIALE per la Provincia di Palermo, in persona del leg rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI COGNOME, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso il decreto n. 782/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 18/02/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 03/12/2019 dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega dell’avvocato COGNOME.
Rg. 6946/2014
FATTI DI CAUSA
1.- La RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, ha pr ricorso per cassazione avverso il decreto del 18 febbraio 2014 con c il Tribunale di Palermo, nel giudizio 98 legge fall. instaurato ex art. dal concessionario per la riscossione, confermando la statuizione d giudice delegato, ha ammesso i propri crediti al passivo del Fallimen di Gargano Giuseppe solo parzialmente, essendo taluni prescritt (alcuni dei quali relativi a tasse automobilistiche), visto il trascorso dopo la notifica delle cartelle non opposte.
2.- La curatela del Fallimento COGNOME NOME ha resistito con controricorso e memoria.
3.- Con ordinanza interlocutoria n. 20050 del 24 luglio 2019 la Prima Sezione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazio
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del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione post primo motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La Riscossione Sicilia denuncia con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d. Igs. 31 dice 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c avere il tribunale dichiarato la parziale estinzione dei crediti e fatti valere dal concessionario per l’avvenuto decorso del term prescrizionale, pur essendo privo di giurisdizione in materia.
La ricorrente deduce in tal modo una questione attinente al giurisdizione, potenzialmente assorbente rispetto all’esame d secondo motivo: il giudice delegato e successivamente il tribunal investito dell’opposizione art. 98 legge fall., conoscendo ex dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela falliment avrebbero debordato dai limiti della giurisdizione propr discostandosi dal principio secondo cui spetta al giudice tributa che è fornito di giurisdizione sull’obbligazione tributaria, conos dell’eccezione di prescrizione, anche se maturata successivament alla notifica della cartella di pagamento, quale fatto esti dell’obbligazione stessa, ipotesi non riconducibile all’esenzi prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 (che riserv giurisdizione del giudice ordinario, e quindi fallimentare «controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento»), atteso che la cartella o il sollecito di pagamento non possono essere qualifi come atti dell’esecuzione forzata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il motivo pone dunque la questione se siano riservate al giurisdizione tributaria le controversie riguardanti, tra i fatti e dell’obbligazione tributaria, la prescrizione maturata successivamen alla notifica della cartella di pagamento.
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2. -La Prima Sezione con la richiamata ordinanza interlocutoria dubita della persistente validità dell’orientamento, espresso anche dalle Sezioni Unite (n. 14648 del 2017, sez. I. n. 15717 del 2019 sez. VI-I n. 21483 del 2015), secondo cui qualora, in sede di ammissione al passivo fallimentare, il curatore eccepisca la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella, viene in considerazione un fatto estinti dell’obbligazione che involge ed il l’an quantum del tributo, sicché la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice tributario con la conseguenza che il giudice delegato deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso.
La Sezione osserva, in sintesi, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimit costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), del dPR 29 settembre 1973 n.602, come sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n.46 – nella parte in cui prevede che, nelle controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica de cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del dPR n. 602 de 1973, non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 cpc -, non vi sarebbe più quel vuoto di tutela che aveva indotto la giurisprudenza ad indirizzare verso la giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto questioni e fatti successivi alla notifi della cartella (come la prescrizione), quindi a valle della notifica del cartella, che segna il limite della giurisdizione del giudice tributario, norma dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il quesito posto dall’ordinanza di rimessione è, quindi, se rientri nella giurisdizione del giudice delegato in sede di verifica dei crediti del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ovvero de giudice tributario (nel qual caso il credito dovrebbe essere ammesso al passivo del fallimento con riserva), giudicare sulla fondate
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dell’eccezione di prescrizione dei crediti tributari sollevat curatore, verificatasi successivamente alla notifica della cartel pagamento.
3.Il Collegio ritiene di non poter dare continuità all’orientame sopra menzionato per le seguenti considerazioni.
3.1.La tesi cui si ispira detto orientamento è che il giud tributario, la cui giurisdizione si estende a «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie» (art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992), sia l’unico giudice competente a decidere ogn controversia relativa all’an e al del tributo dovuto, ivi quantum compresa la prescrizione del credito tributario matura successivamente alla formazione del titolo esecutivo racchiuso nel cartella esattoriale (Cass. SU n. 23832 del 2007, richiamata da SU 14648 del 2017 e n. 8770 del 2016).
Al suddetto giudice si assume riservata, quale giudice esclusivo d rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazio applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicita dovrebbero rientrare quelle concernenti la ricognizione dei termi legali di prescrizione dei diversi tributi e la verifica in concreto d decorso ai fini dell’estinzione di ogni pretesa fiscale, così come consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazio del credito tributario (Cass. n. 10668 del 2019), sul presupposto ad essere in discussione sia, in definitiva, pur sempre la debenza tributo. In logica coerenza con questa impostazione è il princi secondo cui la giurisdizione del giudice tributario include anche controversia relativa all’opposizione all’esecuzione attuata co pignoramento presso terzi, quando oggetto del giudizio sia perdurante fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la forma qualificazione del pignoramento come atto dell’esecuzione (Cass. SU n. 14667 del 2011, in tema di tasse automobilistiche).
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4.Questa tesi potrebbe condividersi se l’art. 2 del d. Igs. n. del 1992, come sostituito dall’art. 12, comma 2, della legge dicembre 2001, n. 448, non prevedesse che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli att della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 », in disparte la questione della vigenza dell’art. 9 cod. proc
La notifica della cartella di pagamento non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’apertura di fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizi del giudice tributario, non essendo più in discussione l’esist dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussurnibile schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario (no tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscal trasformano in controversie tributarie di competenza delle relat commissioni, come rilevato da Cass. SU n. 7526 del 2013).
Il processo tributario è annoverabile tra i process «impugnazione-merito», in quanto, pur essendo diretto alla pronuncia di una decisione sul merito della pretesa tributaria, postula sempre l’esistenza di un atto da impugnare in un termine perentorio da eliminare dal mondo giuridico (art. 19 del d. Igs. n. 546 del 19 che sarebbe arduo ricercare quando il debitore intenda far valere f estintivi della pretesa erariale maturati successivamente alla not della cartella di pagamento, come la prescrizione, al solo fin paralizzare la pretesa esecutiva dell’ente creditore.
Neppure si potrebbe individuare l’atto da impugnare, come sostenuto dalla ricorrente, nell’estratto di ruolo rilascia concessionario della riscossione su richiesta del contribuente, la impugnazione è stata ammessa per consentire a quest’ultimo di
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impugnare la cartella di pagamento di cui non abbia avut conoscenza a causa della invalidità o mancanza della relativa notifi (Cass. SU n. 19704 del 2015, sez. V n. 22507 del 2019). Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tr sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giu dell’esecuzione, cui spetta l’ordinaria verifica dell’attualità del dell’ente creditore di procedere all’esecuzione forzata.
4.1.Argomenti a conferma dell’impostazione cui si aderisce provengono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, com lettera a), dPR n.602 del 1973, come sostituito dall’art. 16 del d n. 46 del 1999, nella parte in cui non prevede che, nelle controver che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successiv notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. d.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolat dall’art. 615 c.p.c.
La Corte premette che «la linea di demarcazione della giurisdizione posta dalla cartella di pagamento e dall’eventuale successivo avviso recante l’intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell’amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario; a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell’esecuzione»; quindi osserva che «È questo un criterio di riparto della giurisdizione; ma la sommatoria della tutela innanzi al giudice tributario e di quella innanzi al giudice (ordinario) dell’esecuzione deve realizzare per il contribuente una garanzia giurisdizionale a tutto tondo: in ogni caso deve esserci una risposta di giustizia perché siano rispettati gli artt. 24 e 113 Cost.».
La Corte, quindi, si interroga se il divieto del rimedio di cui a 615 c.p.c. (ferma l’ammissibilità dell’opposizione riguardante
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pignorabilità dei beni) sia compatibile con la Costituzione ed offr quesito una duplice risposta, una in termini affermativi, un’alt termini negativi:
la prima si giustifica quando «la prevista inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione, atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c’è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario», assicurandosi in tal modo «la continuità della tutela giurisdizionale»; «In ed infatti questa parte l’art. 57 va raccordato con l’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo (normalmente, la cartella di pagamento) su cui si fonda la riscossione esattoriale. Se il contribuente contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l’atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso “il ruolo e la cartella di pagamento”, e non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. »; «Altrimenti detto, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l’art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni)»; Corte di Cassazione – copia non ufficiale la seconda risposta, in termini negativi, si spiega in ragione fatto che «l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell’ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutel stessa sia attiva bile con il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 de 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia
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invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell’area di quest’ultima »: in tal caso «c’è una carenza di tutela giurisdizionale» giudicata costituzionalmente non tollerabile «perché il censurato art. 57 non ammette siffatta opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione e non sarebbe possibile il ricorso al giudice tributario perché, in tesi, carente di giurisdizione».
4.2.Per quanto interessa in questa sede, la giurisdizione de giudice ordinario sussiste dunque in tutte le controversie ch collocano «a valle della notifica della cartella di pagamento», dove non v’è spazio per la giurisdizione del giudice tributario ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l’azione esercitata dal contribu assoggettato alla riscossione, che non riguardi la mera regolar formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, «deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva» (sentenza n. 114 del 2018). E’ questo il modo per colmare la carenz di tutela giurisdizionale che è all’origine della incostituzio dell’art. 57 del dPR n. 602 del 1973, che si spiega in ragione del f che non «era» ammessa siffatta opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione, pur non essendo ammissibile il ricorso al giudi tributario, in quanto privo di giurisdizione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.3.Tra le «altre evenienze che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento, in cui la doglianza del contribuente sia diretta a contestare il diritto di procedere a riscossione coattiva» mediante l’opposizione ex art. 615 c.p.c., la Corte costituzion menziona le «ipotesi dell’intervenuto adempimento del debito tributario o di una sopravvenuta causa di estinzione dello stesso per essersi il contribuente avvalso di misure di favore per l’eliminazione del contenzioso tributario, quale, ad esempio, la cosiddetta “rottamazione” » e non v’è ragione di non ricomprendervi
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l’estinzione del credito tributario per intervenuta prescri maturata successivamente alla notifica della cartella.
4.4.L’ammissibilità delle opposizioni regolate dall’art. 615 c.p (tra le quali è compresa anche l’opposizione a precetto) dinanzi giudice dell’esecuzione per contestare il diritto di procedere riscossione coattiva, sulla base di fatti estintivi sopravvenut formazione del titolo e, quindi, a valle della notifica della cart pagamento, è coerente con la natura di quest’ultima che, a norm dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, assolve in un solo at funzioni svolte dalla notificazione del titolo esecuti del precetto nella espropriazione forzata codicistica (tra le t Cass., sez. III, n. 3021 del 2018).
Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossion non di esecuzione forzata (Cass. SU n. 5994 del 2012) e che l giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli atti di ese forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gl di mora (Cass. SU n. 17943 del 2009), è anche vero che per espressa disposizione normativa (art. 2 d. Igs. n. 546 del 1992) la notifica cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinan sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l’unico competent giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estinti modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella.
4.5.Pertanto, accogliendo l’eccezione di prescrizione del credit azionato da Riscossione Sicilia, il giudice delegato in sede di veri dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passiv insinuazione tardiva, non hanno debordato dalla giurisdizione propria non dubitandosi della natura di procedura esecutiva di caratte universale della procedura concorsuale. Come rilevato nell’ordinanza di rimessione, «E’ dunque in sede fallimentare, nel procedimento di verifica del passivo, che vengono definite le questioni inerenti i fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (nel caso di specie
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cartella esattoriale) posto a fondamento del credito insinuato, le quali nell’esecuzione individuale vengono fatte valere con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.».
4.6.Il primo motivo di ricorso è dunque rigettato, alla luce d seguente principio: ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento del potere impositivo, viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede d opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario.
5.Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 78 del d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 e c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il omesso di considerare che il termine prescrizionale applicabile al fattispecie de quo non era quello quinquennale, bensì quello decennale, essendo le cartelle state regolarmente notificate e n opposte e, quindi, essendo la pretesa tributaria divenuta definitiva
5.1.- Il motivo è infondato. Esso ripropone una tesi diffor dall’orientamento seguito nella giurisprudenza di legittimità, secon cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretratta del credito ma, ove per i relativi crediti sia prevista una prescri (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza suddetto termine non consente di ritenere applicabile il termi prescrizionale decennale di cui all’art. 2953 c.c., tranne c presenza di un accertamento divenuto definitivo per il passaggio i
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giudicato della sentenza (Cass. SU n. 23397 del 2016, sez. V n. 810 del 2019).
6.- In conclusione, il ricorso è rigettato.
Le spese devono essere compensate, in considerazione della complessità della questione trattata e della novità del princ enunciato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comm quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, il ricorso, a norma del comma 1 llo stesso art. 13. bis de
Roma, 3 dicembre 2019