Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1085 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1085 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15096/2023 R.G., proposto
DA
fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Napoli, in persona del curatore pro tempore , autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di decreto reso dal giudice delegato presso il Tribunale di Napoli il 5 maggio 2023, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL );
CONTRORICORRENTE
IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO REGISTRAZIONE A DEBITO
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 maggio 2023, n. 2803/22/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1. Il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 maggio 2023, n. 2803/22/2023, che, in controversia su impugnazione dell ‘avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, notificato a mezzo pec l’1 giugno 2020, per l’imposta di registro nella misura di € 152.965,75 sulla sentenza depositata dal Tribunale di Napoli il 19 maggio 2017, n. 5877/2017, portante la condanna di NOME COGNOME, in qualità di expresidente del consiglio di amministrazione, al risarcimento dei danni nei confronti del medesimo fallimento per fatti costituenti reati di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 4), in combinato disposto con l’art. 224 della legge fallimentare) e bancarotta fraudolenta (art. 216, in combinato disposto con l’art. 223 della legge fallimentare), h a accolto l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti de l fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 15 luglio 2021, n. 8180/5/2021, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado -che aveva accolto il ricorso originario del contribuente -sul rilievo che « (…) la sentenza sulla cui registrazione si controverte, emessa dal Tribunale civile di Napoli, sezione
specializzata in materia di imprese, in data 19/5/2017, n. 5877, dichiara la responsabilità di COGNOME NOME in ordine alle condotte descritte in parte motiva e lo condanna al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare qui appellata. Nel corpo di tale sentenza viene ritenuto assodato che COGNOME NOME non abbia riportato alcuna condanna penale, sussistendo invece siffatte responsabilità da parte di tali COGNOME NOME e COGNOME NOME . Ogni responsabilità attribuita al COGNOME nella sentenza da registrare è fondata sulla sua assoluta negligenza ed imperizia nello svolgimento di funzioni nell’ambito della gestione della fallita società RAGIONE_SOCIALE, negligenza che non ne ha comportato la condanna per fatti dolosi penalmente rilevanti, bensì ha integrato colpa che è fonte di responsabilità ex art. 146 L.F., con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti della curatela.
La sentenza civile in discorso si limita dunque ad affermare una responsabilità civilistica ed a condannare al risarcimento dei danni così arrecati. Non a caso essa non reca alcuna disposizione ai sensi dell’art. 60, comma 2, ripetuto DPR n. 131/86; non può presumersi trattarsi di mera omissione, ma va invece ritenuto che il giudice civile non considerasse la propria pronunzia come condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, sussumibile nella previsione di cui all’art. 59 lett. d ): avrebbe altrimenti doverosamente indicato la parte nei cui confronti andava recuperata l’imposta prenotata a debito. Alla stregua di tali considerazioni, dalla sentenza della quale si controverte in ordine all’onere di corresponsione dell’imposta di reg istro non si desume nei
confronti del COGNOME l’astratta configurabilità di reati: bisognerebbe infatti che da essa se ne potessero valutare gli elementi oggettivi e soggettivi, nonché il profilo del nesso di causalità, salva l’assenza di punibilità in concreto. Tanto non si ravvisa ».
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia « errata e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 59, comma 1, lett. d) e 60, comma 2, del dpr 131/1986 al caso de quo», in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello « che le condotte poste in essere dal sig. NOME COGNOME, accertate dal Tribunale di Napoli, quali causative del danno, sono consistite: (i) nella mancata attivazione -quale presidente del CdA -dei rimedi per ovviare alla grave esposizione debitoria ed alla perdita del capitale della società (ex artt. 2446 e 2447 c.c.), con conseguente imputazione a titolo di danno dell’incremento della d ebitoria fiscale e previdenziale maturata fino alla dichiarazione di fallimento per circa 3 milioni di euro (€ 540.691,96 + 528.033,00 + 1.645.047,80); (ii) nella distrazione dell’attivo patrimoniale di € 735.103,00, esposta nella situazione patrimoniale a l 30/09/05; (iii) nell’ulteriore distrazione della somma di € 1.166.038,00 mediante prelievi in contanti ed emissione di assegni circolari privi di giustificazione ».
A dire del ricorrente (pagina 10 del ricorso): « Nello specifico, la condotta omissiva, consistita nella mancata attivazione -quale presidente del CdA -dei rimedi per ovviare alla grave esposizione debitoria ed alla perdita del capitale della società (come previsto dagli artt. 2446 e 2447 c.c.), con conseguente
imputazione a titolo di danno dell’incremento della debitoria fiscale e previdenziale maturata fino alla dichiarazione di fallimento per circa 3 milioni di euro, integra il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, in combinato dispo sto con l’art. 224 L.F. ».
Viceversa, secondo la controricorrente (pagina 6 del controricorso): « Orbene, la prenotazione a debito dell’imposta di registro può operare esclusivamente con riguardo a quella dovuta in relazione agli obblighi risarcitori (condanna) ‘del danno prodotto da fatti costituenti reato’, stante la deroga al principio di solidarietà. A tale proposito si evidenzia che l’imposta potrà poi essere recuperata nei confronti dei soli convenuti che sono stati in tal senso condannati e non nei confronti del soggetto danneggiato. Diversamente, restano operanti le regole generali in tema di solidarietà RAGIONE_SOCIALE parti in causa, e quindi anche del Fallimento. (…) Dalla lettura della Sentenza Civile n. 5877 del 2017, al riguardo, alla pag.19, emerge sì il coinvolgimento del COGNOME COGNOME compimento di atti gestori, rispetto i quali il GIP rileva ‘un’assoluta negligenza di costui con riferimento alla generale conduzione dell’ente giuridico di rilevanti d imensioni’ ma lo stesso GIP conclude trattarsi di ‘negligenza che, come tale, va tenuta scissa e distinta dal generale disegno doloso e fraudolento perseguito dal COGNOME e dal COGNOME NOME, anche sfruttando a loro tornaconto personale l’incontestabile leggerezza ed inidoneità del COGNOME NOME‘. Alla pag.17 si rileva l’esito favo revole del procedimento civile istauratosi a seguito della proposta querela di falso da parte del COGNOME (sentenza del tribunale di Napoli n.9354/2013 divenuta definitiva) avverso una serie di documenti prodotti dalla curatela già in sede di procedimento cautelare per sequestro conservativo (delibere di approvazione
dei bilanci e relative note integrative, verbali di assemblee ordinarie, intercalari del Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese) tutti recanti la firma di COGNOME NOME in qualità di Presidente del C.d.A. ma per i quali veniva accertata ‘l’apocrifia della firma apposta in calce’. Alla pag. 23 inoltre: ‘aggiungasi che il GIP, nel rendere l’ordinanza cautelare in danno di COGNOME e COGNOME e nell’esaminare, specificamente, il progetto doloso di COGNOME e COGNOME per il passaggio senza alcun corrispettivo del pacchetto clienti da la RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (che avrebbe determinato la totale perdita dell’avviamento) rientrante nel più generale piano di depauperamento RAGIONE_SOCIALE risorse societarie attuato dai predetti, affermava la radicale estraneità allo stesso del COGNOME Né risulta argomento decisivo, sempre ai fini probatori circa l’attività di distrazione dell’azienda, l’omesso rinvenimento del cosiddetto Registro degli Affari prescritto dall’art.135 TULPS, la cui regolare tenuta gravava sul COGNOME, nella sua qualità di titolare della licenza per l’esercizio di attività di vigilanza atteso che il fallimento de RAGIONE_SOCIALE avvenne in epoca successiva alle dimissioni del predetto COGNOME dalla carica di Presidente del C.d. in ogni caso…pur volendo addebitare al COGNOME tale specifica condotta (circa la custodia del Registro degli Affari) resterebbe indimostrato lo specifico danno derivato alla Società’. Ne deriva che relativamente alla posizione del convenuto COGNOME NOME non ricorrono gli estremi per l’applicazione del suddetto art.59 lett.d)’ ».
1.1 Il predetto motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
1.2 Invero, l a valutazione dell’astratta configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante ai fini della registrazione a debito costituisce un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito, con la conseguenza che la censura finisce col
sollecitare -sotto la veste apparente di una violazione di norma di legge – una revisione preclusa al giudice di legittimità. Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871).
1.3 Ad ogni modo, la sentenza impugnata ha motivato in modo esaustivo le ragioni dell’ apprezzata insussistenza -anche solo sul piano astratto -di un qualsivoglia reato fallimentare nei confronti del danneggiante, con la precisa conclusione che: « Ogni responsabilità attribuita al COGNOME nella sentenza da registrare è fondata sulla sua assoluta negligenza ed imperizia nello svolgimento di funzioni nell’ambito della gestione della fallita società RAGIONE_SOCIALE, negligenza che non ne ha comportato la condanna per fatti dolosi penalmente rilevanti, bensì ha integrato colpa che è fonte di responsabilità ex art. 146 L.F., con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti della curatela », per cui riprende vigore la regola della solidarietà passiva tra i contendenti ex art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME