Un ente di bonifica richiede a un contribuente il pagamento di somme dovute a titolo di contributo di bonifica tramite un semplice avviso informale. Il contribuente impugna l'atto e i giudici d'appello gli danno ragione, annullando la richiesta perché l'ente locale risulterebbe accorpato in un organismo regionale. L'ente ricorre in Cassazione per difendere la propria legittimazione. Nelle more del giudizio, l'agente della riscossione notifica la cartella esattoriale vera e propria, anch'essa impugnata e annullata con sentenza definitiva. La Corte di Cassazione rileva che l'impugnazione della successiva cartella di pagamento assorbe ogni disputa sull'avviso precedente, facendo svanire l'interesse a proseguire la causa. Con ordinanza interlocutoria, i giudici supremi sospendono la decisione e assegnano trenta giorni alle parti per presentare memorie scritte sul punto.
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