L'Agente della Riscossione avviava un pignoramento verso terzi contro Il Contribuente, socio accomandante di una società fallita, per oltre 168.000 euro derivanti da cartelle per IRPEF, IRAP e IVA. Il debitore contestava la prescrizione quinquennale, vizi di notifica e la propria qualità di semplice accomandante privo di responsabilità illimitata. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, notificata ritualmente via posta elettronica certificata, ha consolidato definitivamente la pretesa fiscale, bloccando ogni contestazione successiva. Inoltre, i debiti tributari erariali sono soggetti all'ordinaria prescrizione di dieci anni e non a quella breve di cinque anni.
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