A seguito di una decisione di legittimità, il liquidatore e socio di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese ha riassunto la causa per ottenere la rifusione delle spese processuali. I giudici di secondo grado hanno dichiarato inammissibile l'atto, ritenendo che la società cancellata fosse estinta e che il credito non riscosso fosse stato implicitamente rinunciato. La Corte di Cassazione ha invece chiarito che una norma speciale mantiene in vita la società per cinque anni ai soli fini tributari. Durante questo quinquennio, l'ex liquidatore conserva la rappresentanza della società e i singoli soci non possono agire autonomamente. Scaduto il quinquennio durante il giudizio di legittimità, il processo prosegue regolarmente e il credito passa ai soci. La Corte ha quindi accolto il ricorso del liquidatore, rinviando la causa per liquidare le spese ai soci.
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