Un ex dipendente ottiene in primo grado il rimborso delle ritenute fiscali sulla buonuscita. L'amministrazione finanziaria impugna la sentenza favorevole al contribuente, ma successivamente deposita un atto formale di rinuncia all'appello per via di orientamenti sfavorevoli sopravvenuti. Il cittadino accetta formalmente la rinuncia, chiedendo soltanto la liquidazione delle spese legali. Ciononostante, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ignora gli atti depositati dalle parti, entra nel merito della lite e ribalta la vittoria del pensionato, respingendo la richiesta di rimborso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente e cassa la pronuncia d'appello. Il giudice tributario non può ignorare l'accordo estintivo delle parti e deve dichiarare la conclusione del processo, regolando le relative spese di lite.
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