L'Amministrazione Finanziaria ha notificato avvisi di accertamento a una società commerciale, contestando l'indebita detrazione IVA e l'illegittima deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti relative a fatture emesse da fornitori fittizi. I giudici di merito hanno annullato le pretese tributarie, considerando sufficienti la regolarità formale dei documenti contabili, la coerenza merceologica dei beni e i pagamenti bancari eseguiti. La Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito del giudizio, accogliendo il ricorso erariale. I magistrati hanno chiarito che il Fisco può provare la fittizietà delle transazioni anche mediante semplici presunzioni, come l'assenza di strutture aziendali e di documenti di trasporto in capo ai venditori. Di conseguenza, il contribuente non può limitarsi a mostrare le fatture o i bonifici, ma deve fornire una prova concreta sull'effettiva esecuzione materiale delle prestazioni contestate.
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