Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17602 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17602 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
Oggetto: Giudicato – Opponibilità – Condizioni – Identità soggettiva ed oggettiva – Società fusa per incorporazione -Questione di particolare rilevanza – Rinvio ad udienza pubblica
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5641/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME il quale ha indicato l’indirizzo pec EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 510/01/2021, depositata in data 6 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Isernia, emetteva nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE l’avviso di accertamento n. TR403T200491/2016, con cui rideterminava, per l’anno 2012, maggior reddito di impresa per Euro 223.285,00, un valore della produzione pari ad Euro 1.770.675,00 ai fini IRAP, e l’omessa effettuazione di ritenute per Euro 6.582,00. Nell’avviso erano sollevati tre rilievi: a) costi relativi a spese sostenute in Romania, ritenuti non deducibili; b) passività iscritte in bilancio; c) interessi passivi.
L’Ufficio emetteva, poi, l’avviso di accertamento n. TR403T200493/2016, con il quale veniva imputato alla società RAGIONE_SOCIALE nella sua veste di socia della RAGIONE_SOCIALE e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRES per l’anno 20 12, il maggior reddito (pari ad € 3.839,00) derivante dalla distribuzione degli utili extra bilancio della RAGIONE_SOCIALE
La RAGIONE_SOCIALE (che nelle more aveva incorporato la RAGIONE_SOCIALE) proponeva distinti ricorsi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia, che accoglieva in parte, senza riunirle, le impugnative; in particolare, riteneva infondati i due rilievi sub b) e c) e confermava unicamente il rilievo relativo alle spese sostenute in Romania, qualificando la succursale ivi operante quale società controllata anziché come stabile organizzazione.
La società RAGIONE_SOCIALE (incorporante la RAGIONE_SOCIALE) proponeva due distinti gravami innanzi alla Commissione tributaria regionale del Molise volti all’annullamento degli atti anche con riferimento al rilievo sub a) ; l’Ufficio si costituiva nei due giudizi spiegando appello incidentale volto alla riforma delle decisioni a sé sfavorevoli. L’appell o principale avverso la decisione della CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento della RAGIONE_SOCIALE veniva accolto con sentenza n. 627/2019 (passata in giudicato); quello avverso la decisione della CTP avente ad oggetto l’avviso di accertamento della
RAGIONE_SOCIALE veniva, invece, respinto con sentenza n. 132/2021 (che respingeva, altresì, l’appello incidentale dell’Ufficio) .
Contro tale ultima sentenza propose domanda di revocazione la contribuente ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., eccependone il contrasto con la sent. n. 627/2019 emessa dalla CTR, stante l’identità delle parti e dell’oggetto.
La Commissione tributaria regionale del Molise respinse la domanda, ritenendo insussistente l’identità soggettiva ed oggettiva, atteso che ‘l’accertamento emesso nei confronti della società ha ad oggetto l’accertamento di maggiore imposte a titolo di Ires, Irap, Iva e sanzioni; mentre l’altro accertamento ha ad oggetto l’a ccertamento di utili extracontabili ed è emesso a capo della RAGIONE_SOCIALE socia al 70% della Melfi 3′.
Contro la sentenza di rigetto della domanda di revocazione propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato ad un unico motivo. Resiste l’Ufficio con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/06/2025.
Il Sostituto Procuratore Generale, nella persona del dr. NOME COGNOME ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., chiedendo disporsi la trattazione in pubblica udienza, in considerazione della particolarità e della rilevanza della questione del giudicato esterno.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso la contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, cod. proc. civ., la « violazione dell’art.395 c.5, nonché dell’art. 2909 c.c.» per avere la CTR erroneamente escluso l’identità soggettiva ed oggettiva tra le due controversie . In particolare, sussisterebbe l’ una poiché la RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, aveva appellato entrambe le sentenze di primo grado e, nell’ipotesi di fusione per incorporazione, il soggetto risultante dalla fusione assume i diritti e
gli obblighi di tutte le società incorporate. Sussisterebbe, altresì, l’identità oggettiva, per essere stat e affrontate (e risolte) le medesime questioni in fatto ed in diritto.
Preliminarmente, la Corte ritiene che la questione di diritto devoluta con il detto motivo sia di rilevanza tale da essere trattata in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.. Nella specie, invero, la questione degli effetti estensivi del giudicato si pone in termini specifici, attesa l’avvenuta incorporazione dell’originaria contribuente nella RAGIONE_SOCIALE
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.