Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10651 Anno 2024
Oggetto: Tributi Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Iva 2013-2014
OPERAZIONI
SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 24806 del ruolo generale dell’anno 202 2, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore (PEC): EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 840/2022, depositata in data 7 marzo 2022, non notificata;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1. RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lombardia aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 196/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso gli avvisi di accertamento con i quali, previo p.v.c. redatto dai funzionari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE D.P. di Bergamo, in relazione agli anni 20132014, veniva ripresa l’Iva indebitamente detratta in relazione a fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti emesse da società cRAGIONE_SOCIALE. cartiere.
2.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR ha ritenuto che dalle indagini era emersa la natura di c.d. cartiere RAGIONE_SOCIALE società fatturanti stante la mancanza di dipendenti, di automezzi per la consegna RAGIONE_SOCIALE merci, di un magazzino deposito merci e della sede di svolgimento dell’attività, nonché il mancato versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute e il mancato deposito dei bilanci dai quali, a fronte di acquisti di rilevante entità da parte del contribuente negli anni in contestazione (2013-2014), si sarebbero potuti evincere i corrispondenti rifornimenti; a fronte di tali obiettive situazioni di fatto, la società contribuente, al di là dei riferimenti a continui scambi di corrispondenza commerciale e ai pagamenti RAGIONE_SOCIALE fatture, non aveva dimostrato la esistenza effettiva di una benché minima organizzazione commerciale RAGIONE_SOCIALE società fatturanti. Ugualmente la contribuente non aveva fornito la prova della ‘ sua buona fede ‘ non risultando che la stessa avesse richiesto neanche una semplice visura presso la RAGIONE_SOCIALE di
commercio RAGIONE_SOCIALE società fornitrici né che avesse richiesto e visionato i bilanci annuali di queste ultime, trattandosi di società di capitali obbligate al deposito dei bilanci annuali.
3 .Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La società ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia: 1) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR rigettato l’appello della contribuente sebbene l’RAGIONE_SOCIALE non avesse assolto all’onere probatorio circa la conoscibilità da parte della società contribuente del carattere fraudolento RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate anche alla luce della sentenza n. 215/2022 (depositata successivamente a quella impugnata), divenuta esecutiva, del Tribunale penale di Bergamo, nell’ambito del procedimento n. 5263/2017 RGNR- n. 832/2020 R.G. GIP, con la quale, sulla base RAGIONE_SOCIALE medesime circostanze dedotte nel giudizio tributario, erano stati assolti gli amministratori della società contribuente dai reati ascrittigli non potendo la scontistica applicata costituire prova della consapevolezza da parte di quest’ultima di operare con società c.d. cartiere evasori di Iva.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento alla buona fede della società contribuente e alla non conoscibilità della natura fittizia dei fornitori anche considerando la politica dei prezzi applicati a prodotti consumabili e alle dinamiche di mercato. Al riguardo, ad avviso della ricorrente, l’RAGIONE_SOCIALE, non potendosi limita re a dimostrare la mera fittizietà dei fornitori, non avrebbe assolt o all’onere probatorio in ordine alla consapevolezza da parte della contribuente del carattere fraudatorio RAGIONE_SOCIALE contestate operazioni, né tantomeno in ordine alla connivenza della stessa, essendo, invece, evidente la sua buona fede.
3.In primo luogo, i motivi- da trattare congiuntamente per connessione- si espongono ad un profilo di inammissibilità, prospettando congiuntamente mezzi
di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio di motivazione)- senza che nell’ambito della formulazione unitaria degli stessi, sia agevole delimitare in modo netto i vari profili di censura, con l’effetto di riversare impropriamente su questa Corte il compito di individuare, all’interno dell’unica esposizione, i segmenti riconducibili alle distinte ipotesi di impugnazione disciplinate dal codice di rito (Cass. 18/04/2018, n. 9486). Al riguardo, costituisce ius receptum di questa Corte il principio per cui “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso”, ciascuno dei quali assume – “anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006” – “una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore”, non risultando perciò ammissibile una censura che cumuli, in un unico motivo, “una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati” (ex multis, Cass. sez. III, n. 18202/08; sez. V, n. 19959/2014; conf., da ultimo, nn. 6735/16, 7656/16 e 12926/16), articolati in plurime censure, in modo tale che ne risulti assegnato alla Corte di legittimità il compito (che non le spetta) di interpretare, enucleare, integrare ed esplicitare i profili d’impugnazione (ex plurimis, Cass. nn. 1906 e 9470 del 2008, nn. 9793 e 12248 del 2013, nn. 19959, 25332 e 26018 del 2014, nn. 5964 del 2015; conf. da ultimo, sent. nn. 3605, 3606, 3843, 5696, 7215 e 7857 del 2016); cfr. Cass. n. 18242 del 2003 e n. 4610 del 2016 Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021).
4. In ogni caso, nel merito, i motivi sono infondati.
4.1.In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14), questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto
esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita RAGIONE_SOCIALE merci o dei servizi” (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del 30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5, Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021). Come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 5, 20/04/2018, n. 9851), la prova che deve essere fornita dall ‘ Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole; con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l ‘ esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l’operazione si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte RAGIONE_SOCIALE cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’I.V.A. (Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, NOME e NOME, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14).
4.2.Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si è precisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibili indizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre la prova “certa” e incontrovertibile di ogni operazione e dettaglio:
l ‘ Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anche mediante presunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25778; Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 6-5, 7/06/2017, n. 14237; Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, COGNOME e NOME, C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l’emissione della relativa fattura, aveva evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a “porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente” (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, Bonik, C285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50).
4.3.La Corte di Giustizia, con riguardo alla prova sull’elemento soggettivo del cessionario, ha escluso la compatibilità con il diritto unionale di una previsione di legge nazionale che consideri inesistente, in base a criteri predeterminati, il soggetto emittente la fattura e, di conseguenza, neghi al destinatario il diritto a detrazione, sottolineando che “il criterio dell’esistenza del fornitore dei beni o del suo diritto ad emettere fatture… .non figura tra le condizioni del diritto alla detrazione”, rilevando esclusivamente che egli abbia “la qualità di soggetto passivo” (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C- 277/14); ne consegue che spetta all’Amministrazione dimostrare, e al giudice verificare, ” alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata per fondare il suo diritto alla detrazione si iscriveva in un’evasione dell’I.V.A .” (Cass. n. 9851 del 2018, cit.); ciò comporta che non è possibile fissare in via astratta e preventiva circostanze che ostino al riconoscimento del diritto alla detrazione (Corte di Giustizia 15 novembre 2017, Rochus e Finanzant, C-374/16 e C-375/16; Corte di Giustizia 7 settembre 2017, Equionn, C-6/16, che ha precisato che “le autorità nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono
procedere, caso per caso, ad un esame complessivo dell’operazione interessata”).
4.4.L’onere dell’Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario deve, dunque, essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell’ordinaria diligenza, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE circostanze esistenti al momento della conclusione dell’affare (Cass. n. 9851 del 2018, cit.; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, 20/07/2020, n. 15369). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali ed operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero RAGIONE_SOCIALE scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell’imprenditore nel settore del mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo (Cass., sez. 5, 2/12/2015, n. 24490; Cass. sez. 5, n. 30936 del 2022). ). Ne consegue che la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera dell’emittente, deve indurre l’operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., Sez. V, 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., Sez. V, 16 novembre 2021, n. 34531; Cass., Sez. VI, 3 giugno 2021, n. 15356; Cass., Sez. V, 3 marzo 2021, n. 5748; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 25779). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti di un accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esi stenza del fornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame RAGIONE_SOCIALE modalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale con l’emittente (Sez. 5, Ordinanza n. 28165 del 2022).
4.5. Questa Corte ha precisato che in tema di evasione dell’IVA a mezzo di frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assog gettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuentecessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (Cass. n. 10120 del 2017; Cass. sez. 5, n. 35591 del 2023; Cass. n. 23478 del 2023).
4.6.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare, oltre all’effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di ” avere agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto “, stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass. Sez. U, 12/09/2017, n. 21105; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, 20/07/2020, n. 15369; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021); il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l’anomalia degli elementi posti in evidenza dal Fisco, sia l’attività preventiva posta in essere da cui emergeva l’effettività ed operatività dell’impresa interposta. Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE scritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull’inesistenza di un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l’ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sè a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 5, 14/01/2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021; Corte di
Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, che afferma che “in circostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato…partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizi nell’ambito RAGIONE_SOCIALE operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle”).
4.7. Nella sentenza impugnata, la CTR, in ossequio ai principi di diritto sopra richiamati, e nel rispetto del criterio distributivo dell’onere della prova – a fronte della contestazione da parte dell’Amministrazione dell’indebita detrazione Iva, per il 2013-2014, in relazione a fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare (v. sentenza impugnata pag.3-4; ricorso pag. 6; controricorso pag.7-8) – ha ritenuto legittima la pretesa impositiva atteso che con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità – da un lato, l’Amministrazione aveva assolto l’onere probatorio circa la fittizietà RAGIONE_SOCIALE società cedenti (per mancanza di dipendenti, di automezzi per la consegna RAGIONE_SOCIALE merci, di un magazzino-deposito merci, di una sede di svolgimento dell’attività nonché per mancato deposito dei bilanci annuali e mancato versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute) e la consapevolezza da parte della contribuente-cessionaria del carattere fraudolento RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate trattandosi di elementi sintomatici che consentivano di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni nella sfera RAGIONE_SOCIALE fatturanti e di fare sorgere in capo alla cessionaria, anche considerando ‘i continui scambi di corrispondenza commerciale’, un obbligo di verifica della struttura e RAGIONE_SOCIALE condizioni di operatività dei propri fornitori, e, dall’altro, la contribuente non aveva concretamente assolto all’onere di prova a contrario circa la propria buona fede, non avendo provato di avere effettuato né ‘ una semplice visura presso la RAGIONE_SOCIALE ‘ né tantomeno di avere ‘richiesto e visionato i bilanci annuali’ , trattandosi di società di capitali obbligate al deposito degli stessi.
4.8. Quanto al richiamo in ricorso alla sentenza n. 215/2022, depositata in data 5.4.2022, del Tribunale penale di Bergamo, asseritamente divenuta definitiva, di assoluzione (perché il fatto non costituiva reato) dei consiglieri delegati, dei soci e del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, dai reati loro ascritti in relazione alle medesime circostanze di fatto dedotte nel giudizio tributario –
premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi nel separato giudizio tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente” e che, pertanto, “il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta RAGIONE_SOCIALE parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ), deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare” (cfr. Corte Cass., sez. 5, 21.6.2002 n. 9109; v. Cass., sez. 5, 8.3.2001 n. 3421; id. 25.1.2002 n. 889; id. 19.3.2002, n. 3961; id. 24.5.2005, n. 10945; id. 12.3.2007, n. 5720; Id. 18.1.2008, n. 1014 – id. 17.2.2010, n. 3724; id. 8.10.2010 n. 20860; id. 27.9.2011 n. 19786; id. 23.5.2012 n. 8129; Sez. 5, Sentenza n. 6525 del 2020)nella specie, trattasi di un fatto sopravvenuto al deposito della sentenza impugnata, non oggetto, pertanto, di alcuna valutazione da parte del giudice di appello né tantomeno rilevante in tale sede come giudicato esterno.
5.In conclusione, il ricorso va rigettato.
6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 8.000,00, per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024