Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6866 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 4379/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione , in persona del legale rappresentante p.t.
-intimata –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro-tempore, domiciliato presso il suo studio in Siracusa alla INDIRIZZO
-intimato-
CARTELLA PAGAMENTO
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE– sezione staccata di SIRACUSA – n. 221/4/2021, depositata l’ 11 gennaio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal Presidente relatore AVV_NOTAIO
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione e nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Siracusa che, pronunciandosi sul ricorso avverso cartella di pagamento emessa ex art. 36bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto ai tributi relativi all’anno di imposta 1992 ed accol to il ricorso quanto ai tributi relativi all’anno di imposta 2001.
La C.t.p., quanto all’anno di imposta 2001, rilevava che l’Ufficio, in data 3 marzo 2005, aveva rettificato la dichiarazione; che, tuttavia, non aveva dato prova di aver dato comunicazione del diverso esito della liquidazione, come previsto a pena di nullità dall’art. 6, comma 5, legge 27 luglio 2000, n. 212 e dall’art. 36 -bis d.P.R. n. 600 del 1973.
La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado. Rilevava che l’emissione della cartella di pagamento ex artt. 36bis e 54bis citati non era condizionata alla preventiva comunicazione al contribuente dell’esito del controllo, salvo che da quest’ultimo non fosse emersa l’esistenza di errori; che, nella fattispecie in esame la cartella impugnata conteneva espresso riferimento alla correzione della
dichiarazione del contribuente; che, pertanto, si imponeva la comunicazione della cui esistenza l’Ufficio non aveva dato prova.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 6, comma, 5 legge 27 luglio 2000, n. 212.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la cartella in ragione dell’omesso invio della comunicazione di irregolarità. O sserva in proposito che l’omessa comunicazione determina una mera irregolarità e che l’ipotesi contemplata dall’art. 6 , comma 5, citato, non ricorre nel caso di controlli automatizzati. Aggiunge che, in ipotesi di controllo cartolare ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973, l’atto impositivo può essere motiva to con mero richiamo alla dichiarazione, atteso che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa. Precisa che nella fattispecie in esame l’Ufficio aveva riscontrato il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE ritenute come dichiarate dalla stessa contribuente e che, pertanto, correttamente aveva proceduto ad iscrivere a ruolo le somme contestate.
Va preliminarmente rilevato, relativamente all’instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio di legittimità, quanto segue.
Il ricorso risulta essere stato notificato nei confronti della contribuente in data 9 febbraio 2022 all’AVV_NOTAIO, difensore della stessa presso il quale la società aveva eletto domicilio nel giudizio di primo grado, non avendo svolto difese la società in grado d’appello.
La stessa ricorrente RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, provvedeva alla rinnovazione della notifica, dopo che -rimasto privo di esito positivo il tentativo di notifica del ricorso anche presso la sede legale dell’ente a seguito di ulteriori ricerche, aveva rilevato sulla base di visura camerale che era intervenuta dichiarazione di fallimento della società
sin dal 22 dicembre 2017, in pendenza del giudizio di appello, di cui non era stata resa dichiarazione, sebbene il giudizio dovesse essere automaticamente interrotto.
La rinnovazione della notifica al curatore del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è avvenuta quindi soltanto in data 2 maggio 2022 a mezzo PEC, come documentato in atti.
Sennonché, alla stregua del principio di diritto affermato da Cass. SU 15 luglio 2016, n. 14594 e successiva giurisprudenza conforme, la ripresa del procedimento notificatorio è da ritenersi tardiva, essendo stato superato il termine pari alla metà di quello stabilito dall’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., per la notifica del ricorso per cassazione, senza che la ricorrente Amministrazione abbia provato e, in verità, neppure addotto, che ciò sia dipeso da causa ad essa non imputabile. Anzi deve rilevarsi che, in considerazione della già avvenuta messa in liquidazione della società al tempo dell’introduzione del giudizio di appello, l’individuazione della giusta parte del processo avrebbe ben potuto essere rilevata a monte dell’espletamento della prima notifica, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento comunicata anche all’Ufficio finanziario.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, che preclude pertanto lo scrutinio del motivo addotto dall’Amministrazione ricorrente a sostegno del ricorso medesimo.
Va, altresì, rilevato, per completezza, che neppure è stata validamente eseguita la notifica del ricorso per cassazione all’altra parte del giudizio litisconsorte processuale RAGIONE_SOCIALE, eseguita in data 9.2.2022 a mezzo PEC al difensore domiciliatario AVV_NOTAIO nel gr ado d’appello, essendo già al tempo della notifica del ricorso intervenuto lo scioglimento dal 30 settembre 2021 con l’estinzione di detta società e relativa cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE
imprese, per effetto dell’art. 7 6 del d. l. 25 gennaio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, cui è subentrata, dal primo ottobre 2021, senza soluzione di continuità, RAGIONE_SOCIALE, presso la cui sede legale o al relativo domicilio digitale avrebbe dovuto essere pertanto eseguita la notifica del ricorso.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.