Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34743 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3222/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania, NAPOLI n. 5741/2017 depositata il 22/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello del Comune di Ischia con la conferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente
annullando l’atto impugnato, ingiunzione di pagamento per ICI 2005-06;
ricorre per cassazione il Comune con tre motivi di ricorso;
resiste con controricorso la contribuente che chiede il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato nel terzo motivo, mentre i restanti motivi sono inammissibili; il ricorso, quindi, deve rigettarsi con condanna alle spese e con il raddoppio del contributo unificato.
La sentenza impugnata rileva una errata notifica dell’appello del Comune ma poi affronta comunque il merito della controversia. Deve, quindi, analizzarsi il terzo motivo di ricorso, pregiudiziale. Con il terzo motivo di ricorso il Comune prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 16 e 17, d. lgs. 546 del 1992 e dell’art. 14, l. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .
La notifica dell’appello è avvenuta in via diretta attraverso le poste, e il plico è stato consegnato al portiere dello stabile; la parte resistente si è, inoltre, regolarmente costituita in giudizio.
La notifica, pertanto, deve ritenersi valida, comunque sanata ex art. 156 cod. proc. civ. per il raggiungimento dello scopo: «In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, costituendo la relata momento fondamentale del procedimento notificatorio, sia ai sensi del codice di rito che delle norme speciali del processo tributario, la mancata apposizione della stessa sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 novembre 1982 n. 890, ne comporta non l’irregolarità, ma la nullità sanabile con la costituzione del convenuto. (Nella specie, non essendo stata sanata la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello né dalla rinnovazione ex art. 291 cod. proc. civ. né dalla costituzione del convenuto, la RAGIONE_SOCIALE., dichiarata la nullità di tutti gli atti del processo, ha cassato con rinvio la sentenza
impugnata)» (Cass. Sez. 5, 17/09/2014, n. 19563, Rv. 632710 01).
Tuttavia, la errata motivazione in sentenza non ha comportato effetti negativi in quanto poi la CTR decide nel merito, con il rigetto dell’appello e dunque non per l’inammissibilità dell’impugnazione. Può quindi affermarsi che la dirimente ratio decisoria del giudice di appello non si ponga nell’affermazione di inammissibilità del gravame.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso il Comune prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art, 2, comma 41, l. 350 del 2003, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .
La contribuente aveva presentato per l’immobile oggetto dell’imposta domanda di regolarizzazione in sanatoria nel 2004 e presentava la domanda di accatastamento nel 2010.
Le decisioni di merito rilevano la decadenza del Comune per l’accertamento.
Per l’art. 2, comma 41 , della l. n. 350 del 2003 per i fabbricati oggetto della regolarizzazione edilizia (illeciti edilizi) l’ICI è dovuta dal 1 gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della regolarizzazione. In data 24 ottobre 2010 il Comune richiedeva alla contribuente la differenza di imposta in relazione alla rendita definitiva accertata dall’Agenzia delle entrate. La sentenza impugnata evidenzia come gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio (ICI 2005 e 2006) sono stati notificati il 20 dicembre 2011; mentre l’ingiunzione oggi impugnata è stata notificata in data 18 dicembre 2014.
Evidentemente l’omessa impugnazione degli avvisi di accertamento (ritenuti notificati dalla stessa sentenza oggi impugnata) il 20 dicembre 2011 esclude la contestazione di qualsiasi decadenza verificatasi prima degli avvisi. La questione risulta preclusa dalla mancata impugnazione. La contribuente poteva
contestare solo i vizi dell’ingiunzione di pagamento successiva : «L’ordinanza ingiunzione fiscale è espressione del potere di accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione ed ha natura giuridica di atto amministrativo che, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, e legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore, integra un atto liquidatorio e non un nuovo atto impositivo, in quanto si pone a valle dell’avviso di accertamento e non lo sostituisce, con la conseguenza che, una volta che quest’ultimo sia divenuto definitivo, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito» (Cass. Sez. 5, 18/04/2019, n. 10896, Rv. 653543 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 06/09/2006, n. 19204, Rv. 593927 – 01).
Comunque, per completezza deve rilevarsi che il termine di decadenza, per gli immobili oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi, decorre dalla scadenza del versamento a saldo allorché la rendita sia stata stabilita in via definitiva: «In tema di ICI, il “dies a quo” del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento previsto dall’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 decorre, con riferimento a fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 (cov. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), dalla scadenza del versamento a saldo allorché la rendita catastale sia stata stabilita in via definitiva a seguito di presentazione della cd. procedura Docfa» (Cass. Sez. 5, 23/03/2021, n. 8056, Rv. 660881 – 01).
Tuttavia, nel caso in giudizio la sentenza rileva la mancata notifica della rendita alla contribuente: «A tal proposito si precisa che l’art. 74 della l. 342/2000 prevede che l’atto modificativo o attributivo diventa efficace solo a seguito della sua notifica da parte dell’ente preposto, che è anche tenuto a comunicare il provvedimento ai comuni interessati, ma, nel caso di specie, tale notifica non risulta mai essere avvenuta, per cui l’atto attributivo non
ha mai prodotto effetti, rendendo nulli gli avvisi di accertamento e l’ingiunzione di pagamento impugnata».
In effetti si è più volte stabilito che: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso” (per tutte, Cass. Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011, Rv. 616101). Quindi, in tanto la rendita attribuita poteva essere utilizzata ai fini Ici anche per gli anni pregressi ed ancora ‘sospesi’, in quanto ne risultasse la notificazione; evento fattuale escluso dal giudice di merito con affermazione non censurata.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso : «Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza» (Cass. Sez. 6, 18/04/2017, n. 9752, Rv. 643802 – 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26/06/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME