Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32468 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32468 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1122-2025 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Oggetto
R.G.N. 1122/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/10/2025
CC
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 608/2024 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/07/2024 R.G.N. 367/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Con sentenza del 16.07.24 n. 608, la Corte d’appello di Milano, respingeva il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva respinto l’opposizione proposta da lla società avverso l’intimazione di pagamento notificatale dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle Entrate -riscossione.
La Corte d’appello ha rigettato il gravame della società contribuente, confermando la sentenza di primo grado, in particolare, rigettando tutte le censure sui presunti vizi formali delle notifiche via pec (invio da un indirizzo pec non inserito in pubblici registri, in formato pdf e non p7m, senza specifica autenticazione delle ricevute di consegna, senza sottoscrizione con firma digitale) infatti, l’appellante non aveva contestato specificamente di aver ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dalla visura camerale le intimazioni di pagamento oggetto di causa, comportando tale circostanza una presunzione di conoscenza, ai sensi dell’art. 1335 c.c., che onerava il destinatario di non aver potuto utilizzare lo strumento informatico: secondo la Corte del merito,
le risultanze documentali delle ricevute di consegna attestavano il raggiungimento dello scopo della notificazione, in termini di presunzione di conoscenza legale.
Avverso tale sentenza, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Il Collegio si è riserva to il deposito dell’ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione dell’art. 60 comma 1 lett. e) del DPR n. 600/73, dell’art. 3 bis de lla legge n. 53/94, dell’art. 16 ter del DL n. 179/12, dell’art. 57 bis comma 1 del d.lgs. n. 82/05 e dell’art. 26 del DPR n. 602/73, perché la Corte d’appello non aveva dichiarato illegittima ed erronea la notifica dell’intimazione di pagamento e degli av visi di addebito indicati nel ricorso introduttivo di primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99, nella parte in cui la Corte del merito, in relazione ad entrambi i gradi di merito, non ha valutato la intervenuta prescrizione.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 504/92, nonché dell’art. 5 del DL n. 953 /82
convertito nella legge n. 53/83, nella parte in cui la corte del merito, in relazione ad entrambi i gradi di merito, non ha valutato la intervenuta decadenza dal potere di riscossione.
Il primo motivo è infondato, infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito la piena validità della notifica della cartella esattoriale via PEC in formato PDF. La Corte ha chiarito che tale modalità, equiparabile a una copia per immagine di un documento cartaceo, è ammessa dalla legge e che le firme digitali CAdES (tipiche dei PDF) e PAdES (TARGA_VEICOLO) sono equivalenti (cfr. Cass. n. 21582/25); inoltre, la notifica di un atto impositivo ovvero della riscossione (compresi gli avvisi addebito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) non effettuata da un indirizzo pec istituzionale deve considerarsi valida, in quanto l’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73 e l’art. 30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito in legge n. 122/10, fanno espresso riferimento solo all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e alla necessità che lo stesso sia estraibile da elenchi previsti dalla legge, mentre le stesse norme nulla dicono in merito all’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente (da ultimo, v. Cass. n. 20690/25).
Accertata, pertanto, l’infondatezza del motivo di ricorso teso a censurare la regolarità delle notifiche degli atti impugnati, non residuano dubbi sull’infondatezza delle successive doglianze (motivo secondo e terzo), presupponenti l’accoglimento del primo motivo, che sono volte a ribadire la decadenza dal potere di riscossione azionato ovvero la prescrizione dei crediti opposti. Come accertato dai giudici di merito, il perfezionamento delle notifiche medio tempore effettuate, oltre a determinare vicende interruttive della prescrizione eccepita, preclude la tardiva
proposizione di doglianze che dovevano essere dedotte, con la tempestiva impugnazione degli avvisi notificati.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in favore di ciascuna delle parti costituite in € 4000,00 per compensi professionali oltre ad € 200,00 per esborsi , 15% per spese generali ed accessori di legge in favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed alle spese prenotate a debito nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.25
Il Presidente NOME COGNOME