Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 864 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
Oggetto:
Tributi – Cartella di
pagamento
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 16091/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME COGNOME in proprio e in qualità di asserito amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente –
Contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
E nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE)
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 8804/16/2016, depositata il 20.12.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
COGNOME NOME proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA per imposte dirette e IVA, per l’anno 2006, notificatagli in qualità di coobbligato in solido con la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in relazione alle somme di cui a ll’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, non impugnato.
la CTP di Roma rigettava il ricorso, ritenendo che la cartella fosse stata compilata secondo le prescrizioni ministeriali, regolarmente notificata mediante il servizio postale con consegna a mani del coniuge del ricorrente e previa consegna dell’avviso di accertamento a persona legittimata a riceverlo, come attestato dall’agente postale; la cancellazione della società, avvenuta nel 2010, non escludeva la possibilità di agire per precedenti debiti nei confronti dei suoi soci o rappresentanti;
la CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente, osservando, per quanto qui interessa, che:
il prodromico avviso di accertamento risultava notificato anche al ricorrente con la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ., in quanto temporaneamente irreperibile;
essendosi consolidata, pertanto, la pretesa fiscale, il ricorrente poteva eccepire, con riferimento agli atti successivi, come la cartella impugnata, solo vizi propri, essendo ormai decaduto dal proporre censure riguardanti la carenza della sua qualità di amministratore di fatto o la fondatezza della pretesa fiscale;
anche il procedimento di notificazione della cartella esattoriale risultava regolare, essendo stata detta cartella notificata al domicilio
del ricorrente e ricevuta da persona qualificatasi come moglie convivente, con sottoscrizione leggibile e non disconosciuta;
-era inammissibile l’eccezione relativa alla sottoscrizione dell’atto, non essendo stata formulata in primo grado;
le ulteriori doglianze non espressamente esaminate si dovevano ritenere non rilevanti o comunque non idonee a supportare una diversa conclusione;
il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria;
-l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, illustrato con memoria;
Equitalia rimaneva intimata.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 140 cod. proc. civ., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’Ufficio avesse adempiuto all’onere della prova, ad esso spettante, in ordine alla notificazione al contribuente dell’avviso di accertamento, prodromico alla cartella di pagamento impugnata, affermando che la documentazione prodotta fosse confermativa della validità della notificazione, benchè tale documentazione riguardasse solo una fotocopia in cui compariva il numero identificativo di un atto (n. NUMERO_DOCUMENTO), la ragione sociale della ‘RAGIONE_SOCIALE con sede in INDIRIZZO, 00195 -Roma’ , con l’indicazione del legale rappresentante ‘NOME COGNOME NOME, nato a Tivoli (RM) il 10.12.1929, con residenza in INDIRIZZO, 00019 -Tivoli (RM)’ e del contribuente, i cui dati anagrafici erano preceduti dalla qualità di ‘Amministratore di fatto’ , con la dicitura, scritta a mano ‘In INDIRIZZO destinatario compare al citof ono suonato invano ore 12.00 8/11/12′ ed un timbro
illeggibile sui cui appariva l’indicazione dell’art. 140 c.p.c., con in calce altro timbro recante la dicitura ‘atto depositato ai sensi dell’art. 140 … (illeggibile) …. consegnato in busta chiusa e sigillata 15 nov… . (segue anno illeggibile) ‘ ; in un secondo foglio, poi, appariva un fronte -retro di una ricevuta postale destinata al contribuente, recante la ricezione di un atto imprecisato in data 20.11.2012 da parte di un soggetto non identificato e con firma illeggibile e, comunque, non risultavano allegati nè l’avviso di accertamento nè l’ulteriore raccomandata informativa;
con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR effettuato un generico richiamo a quanto allegato dall’Ufficio in primo grado in ordine alla pretesa notifica zione del previo avviso di accertamento, senza esaminare attentamente detta documentazione , che era inidonea a provare l’avvenuta notificazione al contribuente dell’atto impositivo, non essendo questo mai stato depositato agli atti del giudizio;
con il terzo motivo, denuncia la violazione degli artt. 112, 132 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per mancanza di motivazione o per motivazione apparente in ordine alle ragioni per quali ha ritenuto valida la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente;
per esigenze di priorità logica va esaminato prima il terzo motivo che è infondato;
come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
-deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, ma anche nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non essendo più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale (Cass. n. 23940 del 12/10/2017);
solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo” , in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232);
la sentenza impugnata non è affetta da tale grave vizio, in quanto presenta una motivazione che palesa l’ iter logico seguito dai giudici di appello, secondo i quali la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente era stata validamente eseguita mediante la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ., come risultava dagli ‘allegati alle controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate, depositate il 28/03/2014’ nel primo grado del giudizio;
le argomentazioni svolte esplicitano le ragioni della decisione, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
il primo e il secondo motivo, che vanno esaminati unitariamente, essendo connessi, sono pure infondati;
-dalla documentazione riportata nel corpo del controricorso dall’Agenzia delle entrate (essendosi il ricorrente limitato a trascrivere alcune parti dei documenti depositati dall’Ufficio) e, precisamente,
dalla relata di notificazione dell’avviso di accertamento , si evince che detto avviso era stato notificato al COGNOME, nella sua qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ., stante la temporanea assenza del destinatario (attestata dall’annotazione ‘In INDIRIZZO destinatario compare al citofono suonato invano ore 12.00 8/11/12′), presso l’indirizzo della sua residenza in Roma, INDIRIZZO nella stessa relata si dà atto, anche mediante il testo prestampato impresso con il timbro, dell’avvenuto deposito del plico presso la Casa comunale di Roma, del l’affissione dell’avviso di deposito sulla porta della predetta abitazione e del successivo invio con raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito, il cui avviso di ricevimento è stato ritualmente depositato in giudizio, a riprova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione;
-la relazione di notificazione si riferisce all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO come risulta dall’attestazione rilevabile sulla stessa, che riporta il numero dell’atto impositivo;
detti adempimenti risultano stati regolarmente effettuati, come si desume dalle attestazioni apposte sulla relata di notifica dell’avviso di accertamento, riprodotta dalla controricorrente;
-per quanto riguarda l’avviso di ricevimento, attestante l’avvenuto recapito della comunicazione di avvenuto deposito del plico contente l’avviso di accertamento (CAD), trovano applicazione le norme del regolamento postale concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 (che riguardano esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ.), sicché non andava redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico (Cass. n. 26864 del 18/12/2014);
dal retro di detto avviso di ricevimento, come riprodotto nel testo del controricorso, risulta che la comunicazione di avvenuto deposito è stata regolarmente recapitata in data 20.11.2012, presso l’indirizzo del destinatario, COGNOME Mauro, in Roma, INDIRIZZO sicchè a quella data si era perfezionata la notificazione dell’avviso di ricevimento;
-il collegamento fra l’avviso di accertamento e la raccomandata informativa, poi, si evince dall’annotazione , apposta sulla relata di notifica dell’atto impositivo , del numero della predetta raccomandata (14261665177/1), indicato pure sul fronte dell’avviso di ricevimento della stessa;
-la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 3/2010, fa esplicitamente coincidere il momento di perfezionamento della notificazione dell’atto con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare (non l’effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell’atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (Cass. n. 6089 del 4/03/2020), anche quando questi non provveda al ritiro dell’atto per sua inerzia consapevole o anche soltanto per negligenza;
in questo caso, infatti, opera la presunzione di conoscenza, di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 2014);
-poiché l’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non è stato tempestivamente impugnato, risulta del tutto inconferente il richiamo, effettuato dal contribuente nella memoria,
all’art. 7, comma 5 -bis , del d.lgs. n. 546 del 1992, che riguarda il merito della pretesa, ormai definitivamente accertata;
il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna COGNOME Mauro al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che liquida in € 14.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 9 novembre 2023