Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15335 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21679/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-ricorrente –
CONTRO
NOMECOGNOME in qualità di ex liquidatore e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Firenze
-controricorrente –
E nei confronti di
NODARI NOMECOGNOME in proprio, rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del foro di Firenze
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 1296/31/2015 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 15.7.2015;
OGGETTO: ricorso per cassazione
–
notifica a società
estinta – inammissibile
udita la relazione svolta all’udienza camerale del 16.4.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.All’esito di una verifica fiscale nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE relativamente al periodo di imposta 2004, conclusasi con la notifica del processo verbale di constatazione in data 28.6.2007, L’Agenzia delle Entrate emetteva e notificava l’avviso di accertamento R5G030400414/2009, con il quale veniva accertato, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. 600/73, un maggior reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP pari ad euro 2.502.543,00 e, di conseguenza, maggiori imposte IRES ed IRAP, oltre interessi e sanzioni; il medesimo avviso di accertamento veniva notificato anche all’amministratore unico NOME COGNOME in proprio, avverso la quale l’Agenzia delle Entrate faceva valere la responsabilità solidale ex art. 36 del d.p.r. n. 602/73, per aver occultato attività sociale anche mediante omissione di scritture contabili.
2.La società in liquidazione e COGNOME NOME impugnavano l’avviso di accertamento. Nelle more del giudizio di primo grado sopraggiungeva il fallimento della società, come dichiarato dal difensore delle parti ricorrenti, il quale contemporaneamente faceva presente che gli organi della procedura fallimentare avevano manifestato mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e dichiarava l’intenzione di proseguire il giudizio.
La CTP di Firenze accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo legittime le riprese a tassazione nei confronti della società fallita, ma insussistente la responsabilità solidale dell’amministratore unico COGNOME NOME per l’anno 2004.
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società fino alla data del fallimento, proponeva appello. L’agenzia delle Entrate proponeva
appello incidentale avverso la statuizione di rigetto della responsabilità solidale in capo a COGNOME NOME.
La C.T.R. della Toscana, con sentenza n. 1296/31/2015 affermava, per quanto qui di interesse, che ‘ all’udienza del 27.6.2014 l’ufficio ha comunicato l’avvenuto fallimento della società, producendo la relativa documentazione e precisando che la posizione da valutarsi rimaneva solo quella relativa alla responsabilità della signora COGNOME quale ex amministratrice unica. Conseguentemente in questa sede deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla società ormai fallita per rinuncia dell’ufficio .’
Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi, specificando che non intende impugnare la statuizione di rigetto dell’appello incidentale, relativo alla posizione di COGNOME NOME ex art. 36 del d.p.r. n. 602/73.
COGNOME NOME, in proprio ed in qualità di liquidatrice e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE alla data di apertura del fallimento, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 4.1.2010 e cancellata dal registro delle imprese in data 6.9.2013, resiste con controricorso, eccependone l’inammissibilità, in quanto indirizzato a società estinta.
E’ stata fissata l’udienza camerale del 16.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con primo motivo di ricorso -rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/1942 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ..» l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società fallita, in difetto della condizione di totale disinteresse degli organi fallimentari. Agli atti del giudizio di primo grado era infatti stata depositata, in data 28.6.2010, una memoria con allegata nota del curatore
fallimentare, datata 1.6.2010, con la quale, in riscontro ad una richiesta del difensore della COGNOME, si confermava che non era intenzione della procedura riassumere il giudizio. Il tenore della nota esprimeva senza dubbio una valutazione negativa circa la convenienza della controversia e non già una manifestazione di disinteresse, con la conseguenza che il giudizio avrebbe dovuto semmai essere dichiarato interrotto.
Con il secondo motivo -rubricato « nullità della sentenza e del procedimento -violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondo comma, 36, secondo comma n. 4, decreto legislativo n. 546/92, dell’art. 132, secondo comma n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. c.p.c, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. .» -l’Agenzia assume che la sentenza è nulla per grave difetto di motivazione, non avendo spiegato a cosa avesse rinunciato l’Agenzia delle Entrate, che non aveva adottato alcun provvedimento di annullamento in autotutela, né avrebbe mai potuto rinunciare all’appello principale proposto dalla signora COGNOME in qualità di legale rappresentante della società già in liquidazione, dato che la sentenza era favorevole all’Ufficio. Inoltre, la C.T.R. si era contraddetta nel momento in cui dichiarava cessata la materia del contendere sull’appello principale e poi si pronunciava su quello incidentale dell’Ufficio.
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE già in liquidazione, che è stata cancellata dal registro delle imprese in data 6.9.2013 (cfr. visura camerale del 24 ottobre 2016 prodotta dalla parte controricorrente). Ciò alla luce del consolidato indirizzo interpretativo della Corte sul tema degli effetti processuali dell’estinzione della società, compiutamente esposto in numerose pronunce (cfr., ex multis , Cass. 28/05/2014, n.23141; 30342 del 2018, da ultimo Cass. n. 5605/2021),
secondo cui, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore è fissata al 1 gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti.
3.1. Con riguardo all’effetto estintivo delle società (sia di persone che di capitali) derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese, questa Corte ha precisato che il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita), né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c. c., comma 2 -operante soltanto a favore dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi -si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014 o successivamente (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI 5, 15648/15, 19142/16, 11100/17).
3.2. In particolare, questa Corte ha anche affermato che, con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 legge fall., siffatta cancellazione, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne
consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso. (Cass. sez. un. 12/03/2013, n. 6070; Cass. 19/03/2014, n. 6468; Cass. 17/12/2013, n. 28187).
3.3. Nella specie, la cancellazione della società dal registro delle imprese è avvenuta in data 6.9.2013, nel corso del giudizio di secondo grado, ma non è stata fatta constatare nei modi di legge. L’estinzione si è pertanto verificata prima della notifica del ricorso per cassazione (avvenuta a mezzo pec, in data 15.9.2016).
Il ricorso per cassazione avrebbe pertanto dovuto essere notificato, pena l’inammissibilità, nei confronti dei soci, in qualità di successori, e non già – come avvenuto- nei confronti della società in liquidazione.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va altresì osservato che l’Agenzia delle Entrate ha espressamente dichiarato, a pagina 8 del ricorso, di aver prestato acquiescenza al rigetto del proprio appello incidentale esperito nei confronti di COGNOME NOME, in proprio, sicchè, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, la notifica del ricorso può dirsi avvenuta a mero scopo di litis denuntiatio . Questa Corte ha chiarito che, in tali ipotesi, ove il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di ” litis denuntiatio “, non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all’esito della lite (Cass. n. 8491/2023).
Le spese del giudizio di legittimità possono inoltre essere compensate nei confronti della società controricorrente.
6. Poichè risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
dichiara irripetibili le spese sostenute dalla controricorrente COGNOME NOME in proprio;
compensa nel resto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2025.