Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32242 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32242 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
Oggetto: avviso accerta-
mento – inerzia curatela
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8122/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME n.q. di ex amministratore unico e legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE che agisce nell’inerzia del curatore fallimentare, rappresentata e difesa
dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL), con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 6713/23/21 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata in data 19.7.2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza n. 6713/23/21 la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 11980/22/19 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso introduttivo proposto avverso l’ avviso di accertamento n.TF503AF05369/2018, anno di imposta 2013. L’avviso veniva emesso a seguito della mancata presentazione della documentazione richiesta a mezzo di invito a comparire, notificato alla società RAGIONE_SOCIALE in fallimento e impugnato, per conto della società e nell’inerzia del curatore fallimentare, da NOME COGNOMEq. di precedente amministratore e socio della società dichiarata fallita.
Nella sentenza impugnata si legge che il giudice di prime cure, sul presupposto della legittimazione attiva del ricorrente a proporre l’impugnazione in considerazione dell’inerzia della curatela fallimentare che aveva rappresentato il proprio disinteresse ad impugnare, aveva ritenuto ai fini degli artt. artt. 32 d.P.R. 600/73 e 51 d.P.R. 633/72 pienamente utilizzabile la documentazione prodotta in giudizio e non esibita in fase amministrativa. La sua mancata produzione in tale
fase era da imputare alla curatela la quale era risultata unica destinataria dell’invito. Nel merito, riteneva illegittimo l’accertamento, ex art. 39, 2 comma, d.P.R. 600/73 e annullava l’avviso .
Il giudice d’appello riteneva non apparente la motivazione stesa dal giudice di primo grado, e condivideva la precedente decisione anche in punto di legittimazione ad agire e di utilizzabilità della documentazione amministrativa, avendo la ricorrente dimostrato di non aver potuto adempiere alle richieste dell’ Amministrazione in sede procedimentale per causa non imputabile, consistente nella notifica del questionario alla sola curatela inerte. Per tali ragioni rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza l ‘Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre censure, cui replica la contribuente con controricorso.
Considerato che:
Il primo motivo di ricorso del l’Agenzia deduce, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’apparenza della motivazione espressa dalla CTR sul merito delle riprese.
La censura è fondata.
2.1. Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Inoltre, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ‘ essere interpretata, alla luce dei canoni
ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 2.2. Nel caso di specie, l’Agenzia ha, con il proprio appello, censurato la motivazione della sentenza di primo grado come apparente in quanto il giudice, pur avendo riconosciuto la legittimità del ricorso alla tipologia induttiva dell’accertamento, nel merito, tuttavia, ha ritenuto fondato il ricorso della società argomentando: «La produzione documentale appare, pertanto, pienamente utilizzabile ed i rilievi operati con richiamo agli stessi appaiono del tutto pertinenti. Consegue, allo stato degli atti, l’annullamento dell’accertamento impugnato» .
A sua volta, la CTR, dopo aver ritenuto la possibilità di esaminare la documentazione prodotta in giudizio dalla contribuente, ha affermato: «Incombe, pertanto, all’amministrazione la prova dei relativi presupposti di fatto che, come già espresso dai giudici di primo grado con motivazione sufficiente e corretta che questo Collegio pienamente condivide, non ha fornito profili tali da portare ad una riforma del decisum ».
Il collegio constata che un conto è motivare sul perché la documentazione non prodotta in fase amministrativa sia utilizzabile nel processo, altro è motivare sul perché il compendio probatorio, di cui la documentazione suddetta è parte, sia idoneo ad annullare le riprese. Quest’ultima parte della argomentazione della CTR, circa il merito delle riprese ad imposizione oggetto di accertamento, a fronte dell’articolato contenuto dell’appello, riprodotto nel ricorso per Cassazione, non rispetta il minimo costituzionale in quanto non permette di evincere le ragioni logiche che hanno condotto il giudice all’esito decisorio di annullamento dell’avviso impugnato.
L’accoglimento del primo motivo determina di per sé la nullità della sentenza, con conseguente assorbimento del secondo motivo, con cui la ricorrente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., deduce la nullità della decisione per grave illogicità e contraddittorietà in violazione dell’art. 132, n.4, cod. proc. civ., e del terzo motivo, relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art.39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. 600/1973, dell’art. 55 d.P.R. 633/1972 nonché degli arti. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.
La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2024