Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19480 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19480 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF 2002
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15704/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avv ocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4773/08/2015, depositata il 21 maggio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’8 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di segnalazione da parte della propria RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, per l’anno di imposta 2002, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e, per l’anno di imposta 2003, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con i quali accertava un maggiore reddito imponibile di fonte estera pari, rispettivamente, a € 1.053.916, 95 e a € 484.043,43.
In particolare, secondo l’RAGIONE_SOCIALE il contribuente risultava titolare di investimenti esteri occultati al fisco italiano, poiché detenuti tramite un ente che figurava come apparentemente autonomo, ma che in realtà era gestito sulla base di un mandato fiduciario del contribuente stesso.
In aggiunta , perveniva all’Amministrazione finanziaria un’ulteriore segnalazione da parte della RAGIONE_SOCIALE Regionale del Friuli-Venezia Giulia, relativa ad attività finanziarie condotte dallo stesso contribuente in Liechtenstein, all’interno della RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio, denominata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, la quale deteneva il 75% del capitale sociale della società RAGIONE_SOCIALE La stessa RAGIONE_SOCIALE, in particolare, aveva effettuato finanziamenti infruttiferi a favore dei soci della predetta società fino al 2007 e per un valore, nel 2002, pari a € 675.474,46 e nel 2003, pari a € 1.158.907,00.
Inoltre, in merito alla situazione finanziaria della RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE accertava, da un lato, che negli anni il patrimonio della stessa era rimasto invariato per complessivi € 26.891,00, e, dall’altro, che nel 2002, sui conti correnti detenuti presso la Banca LGT, era stato registrato un flusso di entrata pari a € 377.576,60 e un flusso di uscita pari a € 377.290,90.
Avverso i citati avvisi di accertamento, COGNOME NOME proponeva separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale, con sentenze n. 419/14/2011 e n. 418/14/2011, depositate il 17 ottobre 2011, rigettava entrambi i ricorsi, ritenendo come sussistenti i fatti contestati dall’RAGIONE_SOCIALE con gli avvisi in questione.
Interposti separati gravami dal contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 4773/08/2015, pronunciata il 28 maggio 2014 e depositata in segreteria il 21 maggio 2015, previa riunione degli appelli, li accoglieva entrambi, compensando le spese del giudizio.
In particolare, secondo il giudice di seconde cure gli elementi indiziari offerti dall’RAGIONE_SOCIALE non erano idonei e/o sufficienti a sostenere le contestazioni rivolte a carico di COGNOME NOME.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
All’odierna udienza pubblica dell’8 marzo 2024 i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546 , dell’art. 132 cod. AVV_NOTAIO civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. AVV_NOTAIO civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. AVV_NOTAIO civ.
Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità per motivazione apparente, perché non esplicherebbe le ragioni di fatto e di diritto poste alla base dell’iter logico -giuridico seguito dal giudice per la decisione di specie. Da un lato, infatti, non si capirebbe perché la documentazione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE sarebbe inutilizzabile ai fini probatori, mentre dall’altro non sarebbe esplicitato perché sarebbe inequivocabile il non coinvolgimento del contribuente nelle movimentazioni bancarie e finanziarie contestate dall’RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.
Specifica l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la documentazione prodotta in giudizio sarebbe stata legittimamente acquisita sia in sede amministrativa che in sede penale e che, pertanto, sarebbe utilizzabile anche in sede tributaria.
2 . Procedendo quindi all’esame de i motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulti, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non raggiungere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass. 30 giugno 2020, n. 13248; Cass. 25 marzo 2021, n. 8400; Cass. 7 aprile 2021, n. 9288; Cass. 13 aprile 2021, n. 9627; Cass. 28829 del 2021; Cass. 6 aprile 2022, n. 11106; da ultimo, Cass. 30 gennaio 2024, n. 2752; Cass. 29 gennaio 2024, n. 2588).
Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha accolto entrambi gli appelli – in riforma quindi RAGIONE_SOCIALE decisioni di primo grado – sulla base di una ritenuta non utilizzabilità degli atti addotti dall’RAGIONE_SOCIALE e comunque di una loro non sufficienza probatoria, elementi affermati in maniera apodittica, e senza tuttavia specificare le ragioni di tale inutilizzabilità/insufficienza. In altri termini, la motivazione della sentenza impugnata non rispetta il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., non potendosi cogliere l’ iter logico-giuridico seguito dal giudice a fondamento della propria decisione, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve ritenersi nulla per mancanza di motivazione.
2.2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall’accoglimento del primo .
Consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l’8 marzo 2024 .