Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25812 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25812 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
Oggetto: legittimaz. socio ex legale rappresentante -custode giudiziario
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7840/2015 R.G. proposto da NOME COGNOME, in proprio e per conto della società RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO con domicilio eletto presso lo Studio RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO (P.E.C. EMAIL);
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale -nonché
COGNOME NOME, n.q. di curatore fallimentare della RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5521/01/14, depositata il 12.9.2014 e non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, previo accertamento della legittimazione di NOME COGNOME, veniva accolto nel merito l’ appello dell’ RAGIONE_SOCIALE proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 262/22/2013. Il ricorso introduttivo aveva ad oggetto l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2009 notificato alla società RAGIONE_SOCIALE e impugnato da NOME COGNOMEin proprio e nella qualità di titolare unico RAGIONE_SOCIALE quote in sequestro, di amministratore all’epoca dei fatti e di creditore in surroga’ .
L’avviso di accertamento, con il quale l’Amministrazione finanziaria accertava una maggiore IVA pari a ll’importo di euro 8.094.375,00, traeva origine da una verifica fiscale iniziata a seguito di indagine penale. Nel corso del procedimento penale il giudice RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con un provvedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. RAGIONE_SOCIALE quote del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE e, con successivo provvedimento del 16.1.2012, nominava NOME COGNOME custode giudiziario e amministratore unico della società.
Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’RAGIONE_SOCIALE confluivano nel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cui emergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di ‘frode carosello’ ai fini IVA, e la deduzione di alcuni costi non documentati ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette.
Successivamente alla notificazione del p.v.c., effettuata nelle mani del custode giudiziario e amministratore unico NOME COGNOME, in data 14.6.2012 NOME COGNOME, presentava osservazioni nella qualità di socio unico ed ex rappresentante legale della società.
Quindi, in data 20.7.2012, al custode giudiziario e amministratore unico NOME COGNOME veniva notificato l’avviso di accertamento impugnato da NOME COGNOME in proprio e per conto della società davanti al giudice tributario, annullato dal giudice di prime cure con la sentenza depositata il 20 giugno 2013.
Nel frattempo, la società RAGIONE_SOCIALE veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava un curatore fallimentare.
Il ricorso in appello dell’RAGIONE_SOCIALE veniva proposto anche nei confronti del curatore fallimentare e a questo notificato.
La sentenza d’ appello affermava la legittimazione del ricorrente NOME COGNOME a impugnare l’avviso, ma dichiarava la fondatezza del recupero ad imposizione.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro censure, al quale l’RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso e ricorso incidentale nel quale ripropone con un unico motivo la questione dell’inammissibilità del ricorso introduttivo. Replica NOME COGNOME con controricorso avverso il ricorso incidentale.
Considerato che:
Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione dell’art. 12 della L. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per l’omesso svolgimento di un effettivo contraddittorio nella fase amministrativa.
Con il secondo motivo NOME COGNOME prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE norme applicabili al ricorso in appello (artt. 57, 58 e 61 del d.lgs. 546/1992), in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., visto il richiamo a circostanze e documenti mai citati nell’atto impositivo.
Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE norme applicabili al ricorso in appello (artt. 53 e 61 del d.lgs. 546/1992), ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., vista la totale assenza, nel procedimento, della documentazione (allegati al p.v.c.) a supporto di quanto contestato dall’Amministrazione finanziaria.
Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 e del relativo riparto dell’onere probatorio, ai fini art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..
L’unico motivo del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. 75, comma 3, e 81 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per aver mancato di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione in capo a NOME COGNOME.
Ritenuta la particolare rilevanza della questione, afferente al sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. di una parte o della totalit à̀ RAGIONE_SOCIALE partecipazioni di una societ à̀ di capitali nell’ambito del quale è stato nominato un custode giudiziario ed amministratore unico, della legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante ad impugnare davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento notificato alla società, la cui trattazione dev’essere devoluta alla pubblica udienza ex art.375 cod. proc. civ.,
P.Q.M.
la Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso il 3.7.2024