Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10385 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 27418-2018, proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di ultimo liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente e controricorrente incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Controricorrente e ricorrente incidentale
Avverso la sentenza n. 368/04/2018 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 21 febbraio 2018;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Processo – Legittimazione
processuale dell’ex
liquidatore – Esclusione
A seguito della presentazione di una richiesta di rimborso Iva per cessata attività da parte della società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rigettò parzialmente l’istanza, per il riscontro di discordanze tra l’imposta a debito e quanto riportato nella dichiarazione relativa all’anno 2012.
Il COGNOME, quale ex liquidatore della società, propose ricorso avverso il provvedimento, accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con sentenza n. 1963/02 /2015. L’appello introdotto dall’Ufficio, che tra l’altro denunciava la carenza di legittimazione processuale del COGNOME, per essere ormai cancellata la società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, fu accolto nel merito dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte con sentenza n. 368/04/2018. Il giudice regionale respinse le questioni di legittimazione processuale del COGNOME, ma condivise le censure dell’ufficio, sostenendo che nel regime del margine non era possibile compensare le operazioni con margine positivo con quelle con margine negativo.
Avverso la pronuncia il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione della decisione, censurata sulla base di un unico motivo, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso, a sua volta spiegando ricorso incidentale condizionato.
All’esito dell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 la causa è stata decisa. Il ricorrente ha depositato documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorrente ha denunciato la ‘nullità’ della sentenza per violazione dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc civ. Il giudice regionale avrebbe deciso sulla base di ragioni diverse rispetto alle contestazioni elevate dall’amministrazione finanziaria. Nello specifico con la censura si sostiene che l’ufficio aveva rigettato la richiesta di rimborso sulla base della comparazione, e RAGIONE_SOCIALE differenze, tra il registro di cui al l’art. 23 del d.P.R. n. 633 del 1972 e il corrispondente quadro VE della dichiarazione Iva, laddove nella decisione era stato fatto richiamo alle modalità di liquidazione Iva per il soggetto operante nel regime del margine.
A parte che proprio sull’esito di quella comparazione si fonda la denuncia della erronea modalità di liquidazione dell’iva per soggetto operante in regime del margine, questo Collegio deve preliminarmente occuparsi della carenza di
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
legittimazione processuale del COGNOME, soggetto che ha proposto il ricorso in data 24 ottobre 2014, ‘in proprio e quale ex liquidatore’ di società ormai già estinta e cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 30 aprile 2014.
Ebbene, premesso che la cancellazione, anche volontaria, della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, e la sua estinzione, è regolamentata dall’art. 2495 cod. civ., tale norma, ratione temporis vigente, prevedeva che «Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società».
L’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che della norma del codice costituisce una integrazione nei limiti della sua area applicativa, ha prescritto inoltre che «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui a quest’articolo ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro RAGIONE_SOCIALE imprese».
In ordine all’applicazione temporale della disciplina sul differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, questa Corte ha peraltro chiarito che essa opera nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, nonché degli altri enti creditori o di riscossione indicati, limitatamente a tributi o contributi. Ciò, tuttavia afferisce esclusivamente alle ipotesi nelle quali la richiesta di cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, che costituisce presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto a partire dal 13 dicembre 2014. La norma infatti reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva (Cass., 2 aprile 2015, n. 6743; 21 febbraio 2020, n. 4536).
Nel caso di specie risulta invece incontestato che la cancellazione della società avvenne il 30 aprile 2014, così che il differimento quinquennale era
Emerge allora ex actis un motivo di improcedibilità dell’intero processo introdotto dal ricorrente, difetto processuale che, al di là del ricorso incidentale condizionato proposto dall’amministrazione finanziaria, è comunque sollevabile d’ufficio .
Se infatti la società era stata cancellata e si era estinta in epoca anteriore al promovimento del contenzioso, neppure il suo ex liquidatore aveva legittimazione a proporre il ricorso introduttivo (cfr. Cass., 29 novembre 2021 n. 37256). Questa Corte ha infatti avvertito che nel contenzioso tributario la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, con la sua conseguente estinzione, prima della notifica dell’avviso di accertamento o comunque dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto di capacità processuale e dunque il difetto di legittimazione del suo rappresentante (Cass., 19 settembre 2019, n. 23365; 21 dicembre 2018, n. 33278). Si elimina così ogni possibilità di prosecuzione dell’azione.
Né assume alcuna rilevanza la produzione documentale operata ex art. 372 cod. proc. civ. dal COGNOME.
Intanto il rigetto parziale dell’istanza di rimborso di presunti crediti erariali era stato indirizzato alla società RAGIONE_SOCIALE
Peraltro, quand’anche volesse tenersi in considerazione quanto sostenuto dal ricorrente, ossia l’ aver proposto ricorso anche in proprio, quale beneficiato dei crediti sociali, il titolo, in base al quale ritiene di provare la sua legittimazione processuale, sarebbe un verbale di assemblea sociale, datato 11.12.2013, a cui non partecipò alcuno dei soci, con conseguente ‘non approvazione’ del bilancio finale di liquidazione ( seconda facciata del verbale dell’11.12.2013). Si tratta dunque di un atto privo di qualunque valore giuridico.
Tenuto conto, inoltre, che nel caso di specie non si trattava, al momento della cancellazione della società, di un credito certo e liquido, ma di una mera pretesa, radicalmente contestata d all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è appena il caso di rammentare che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe
RGN NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione RAGIONE_SOCIALE mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070).
Nel caso di specie si tratterebbe di un presunto credito, addirittura azionato dall’ex liquidatore della società cancellata oltre sei mesi prima. Cioè di un credito non liquido, né certo, che, come da verbale di una assemblea tenutasi senza soci, e nella quale pertanto non sarebbe stato approvato neppure il bilancio finale, il liquidatore, unico presente, si sarebbe di fatto autoassegnato.
Manca in conclusione ogni presupposto per riconoscere la legittimazione processuale del ricorrente, sia a titolo personale, sia quale ex liquidatore di una società già cancellata.
Emerge allora che la causa non poteva essere neppure proposta, né tanto meno il processo proseguito. Si tratta di questione rilevabile d’ufficio.
La sentenza d’appello, pertanto va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, ultima parte, cod. proc. civ., attesa l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente.
Atteso l’esito del processo, sussistono ragioni giustificative per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il giorno 19 ottobre 2023