Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5542 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 03/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2564/2018 R.G. proposto da:
DI NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 846/05/17 depositata il 12/06/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sentito l’avv. NOME COGNOME per l’intimata.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 846/05/17 del 12/06/2017, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 176/03/13 della Commissione tributaria provinciale di La Spezia (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento riguardava l’applicazione dell’aliquota IVA in relazione ad alcune cessioni immobiliari.
1.2. La CTR respingeva l’appello della società contribuente motivando adesivamente alla sentenza impugnata ed evidenziando che la CTP «con ampia motivazione pervenuta a ritenere valido l’operato dell’Ufficio sottolineando quanto posto in essere sia della variazione della destinazione d’uso senza autorizzazione, del frazionamento vietato nonché la diversa qualificazione degli immobili in categorie variabili».
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME quale successore ex art. 2495 cod. civ. della estinta RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e depositava memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) non si costituiva in giudizio, restando, pertanto, intimata.
Con ordinanza interlocutoria n. 6189 del 01/03/2019 questa Corte disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2495 cod. civ., evidenziando che la CTR avrebbe disatteso il rilievo, proposto dalla
difesa di RAGIONE_SOCIALE con la memoria depositata nel giudizio di appello, concernente la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla società in data 14/08/2009 e, cioè, dopo la sua estinzione conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta in data 12/02/2009.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla cancellazione di RAGIONE_SOCIALE dal registro delle imprese in data antecedente alla notificazione dell’avviso di accertamento impugnato alla società.
Va preliminarmente rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione quale successore della società estinta mentre nei giudizi di primo e secondo grado egli è stato in giudizio esclusivamente quale liquidatore di RAGIONE_SOCIALE promuovendo nella spiegata qualità l’impugnazione avverso l’avviso di accertamento a quest’ultima intestato e il successivo appello alla sentenza di primo grado.
2.1. Orbene, questa Corte ha più volte affermato -sia in tema di notifica della cartella di pagamento intestata alla società (Cass. n. 24579 del 09/08/2022; Cass. n. 30736 del 29/10/2021; Cass. n. 24793 del 05/11/2020; Cass. n. 31037 del 28/12/2017), sia in materia di imputazione ai soci del reddito della società per trasparenza (Cass. n. 16365 del 30/07/2020; Cass. n. 23534 del 20/09/2019), sia, infine, con riferimento specifico all’atto impositivo (Cass. n. 30536 del 28/07/2021; Cass. n. 25487 del 12/10/2018) -che, a seguito dell’estinzione della società, l’atto impositivo o esecutivo intestato alla società estinta debba essere notificato ai soci, anche collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società,
analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per il caso di morte del debitore.
2.2. Invero, a seguito dell’estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 12/03/2013).
2.3. Né, in ipotesi, è applicabile la previsione di cui all’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società previsto da detta disposizione « si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese, che costituisce il presupposto di tale differimento, sia stata presentata nella vigenza della disposizione, e pertanto il 13 dicembre 2014 o successivamente, in quanto la norma reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha pertanto efficacia retroattiva » (Cass. n. 4536 del 21/02/2020; Cass. n. 15648 del 24/07/2015; Cass. n. 6743 del 02/04/2015).
2.4. Tuttavia, indipendentemente dalla nullità della notifica dell’avviso di accertamento alla società estinta, « la cancellazione dal registro delle imprese (…) priva il liquidatore della legittimazione a rappresentare la società in relazione alla pretesa tributaria rivolta esclusivamente nei confronti della società » (Cass. n. 10354 del 31/03/2022; conf. Cass. n. 29109 del 20/10/2021; si veda anche Cass. n. 20932 del 18/07/2023 e Cass n. 7676 del 16/05/2012).
2.5. Il superiore orientamento deve ritenersi ormai consolidato, sicché può ritenersi superato l’insegnamento di Cass. n. 28187 del 17/12/2013, per il quale residuerebbe la legittimazione del liquidatore « esclusivamente ai fini della rilevabilità ex officio della nullità » dell’atto
allo stesso notificato in quanto emesso «nei confronti di un soggetto ormai inesistente ».
2.6. NOME COGNOME, nella spiegata qualità di liquidatore della estinta RAGIONE_SOCIALE non era, dunque, legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento facendo valere la nullità della notificazione nei confronti della società, potendo provvedervi unicamente i soci quali legittimi successori di quest’ultima. Ed il ricorrente ha agito nella qualità di socio e successore della società estinta solo con il ricorso per cassazione.
La mancanza di legittimazione attiva della società estinta all’impugnazione dell’avviso di accertamento implica che l’originario ricorso di RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere proposto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, senza necessità che siano esaminati i motivi di ricorso.
Quanto alle spese di lite, il rilievo officioso della originaria inammissibilità del ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nonché la mancata costituzione di AE nel presente giudizio di legittimità giustifica la loro integrale compensazione con riferiment o all’intero giudizio.
4.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è sostanzialmente dichiarato inammissibile ab origine , sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso di RAGIONE_SOCIALE dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 22/10/2024.